Il Coronavirus, cartina di tornasole per la democrazia e per l’Europa

giovedì 30 aprile 2020


La democrazia italiana complessivamente considerata, risulta oggi afflitta da sei “anomalie” – se non le si vogliono considerare vere e proprie piaghe – potenzialmente mortali per un organismo già fortemente debilitato nella sua intrinseca essenza di “potere derivante dal popolo”. La prima è data da un potere legislativo esercitato quasi totalmente dall’Esecutivo a forza di decreti-legge e di voti di fiducia, a fronte della mancanza dei prescritti requisiti di urgenza dei decreti medesimi, sovente artificiosamente ridotti ad un solo o due mega-articoli contenenti centinaia di commi. Per non dire dei decreti legislativi, ridotti ad una mera cornice di riferimento, rispetto alla vastissima potestà normativa di dettaglio demandata all’Esecutivo. Oggi, nel mezzo dell’emergenza Coronavirus, la situazione ha raggiunto un livello di degrado giuridico che non ha precedenti nella storia della Repubblica. Innanzi tutto: il susseguirsi “a pioggia” di Decreti del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm), non solo mal formulati, ma anche prolissi e contraddittori, con la conseguenza nefasta di creare confusione interpretativa tra le Forze dell’Ordine chiamate operativamente ad applicarle, e tra quei cittadini che sono stati considerati magari in regola secondo una pattuglia, e multati poco dopo da un’altra di diverso avviso.


Detti Dpcm sono meri atti amministrativi, ovvero di formazione secondaria, in quanto tali inidonei a colmare vuoti legislativi, per i quali c’è il mezzo emergenziale costituzionalmente previsto del Decreto legge, come del Decreto legislativo, nei quali è coinvolto comunque il Parlamento, viceversa bypassato illegittimamente dai Dpcm stessi. Per non parlare delle varie ordinanze regionali, comunali, sovente in contrasto tra di loro e con le misure adottate a livello generale dal Governo, ad esempio in tema di mobilità o di riapertura di alcune attività. Nel diritto romano la proliferazione normativa era così sinteticamente deprecata: Plurimae leges, maxima iniuria (tantissime leggi, massima ingiustizia); così come era esaltata la chiarezza del testo: In claris non fit interpretatio (ciò che è chiaro, non ha bisogno di interpretazione), La seconda anomalia è costituita da un potere normativo nel quale per un troppo lungo arco di tempo è stata determinante la contrattazione sindacale, al di fuori di una reale rappresentanza numerica. La terza è rappresentata dal potere normativo esercitato dalle varie “Autorità” o “Garanti”, intrinsecamente prive di qualsivoglia legittimazione popolare, le cui delibere – mancando la forma di legge – sfuggono al controllo di costituzionalità.


I Garanti e le Autorità in parola, non sono neanche assimilabili nel loro agire al potere decisionale dei magistrati, in quanto i titolari di tali organi non sono stati selezionati per pubblico concorso, a tutela della necessaria imparzialità e terzietà deliberativa, ma sono stati “nominati “in base ad un rapporto fiduciario con il potere politico. Oggi, nel periodo del Coronavirus, vi è un atipico comitato di ben 450 “esperti”, il cui parere è considerato indispensabilmente funzionale all’attività valutativa del decisore finale (il Presidente del Consiglio). Chi li ha scelti ed in base a quali criteri? Come si è reso possibile che mentre loro orientano il Governo, il Parlamento venga del tutto esautorato? Perché non ci si è avvalsi del supporto di un Organo della Stato espressamente previsto dalla Costituzione, quale il Cnel? Provvidamente il 29 aprile è intervenuta la presidente della Corte costituzionale, Marta Cartabia (convalescente dal Coronavirus), che nel corso di un’ampia relazione consuntiva sull’attività della Corte ha affermato che la nostra Costituzione “non contempla un diritto speciale per i tempi eccezionali, e ciò per una scelta consapevole, ma offre la bussola anche per navigare per l’alto mare aperto”.


Per converso, ha ricordato che la stessa Carta “non è insensibile al variare delle contingenze, all’eventualità che dirompano situazioni di emergenza, di crisi, o di straordinaria necessità e urgenza, come recita l’articolo 77 della Costituzione in materia di Decreti-legge”. Specialmente innanzi ad una “contingenza inedita e imprevedibile contrassegnata dall’emergenza, dall’urgenza di assicurare una tutela prioritaria alla vita, alla integrità fisica e alla salute delle persone anche con il necessario temporaneo sacrificio di altri diritti”. Ha tenuto altresì ad evidenziare che “la Repubblica ha attraversato varie situazioni di emergenza e di crisi, dagli anni della lotta armata a quelli più recenti della crisi economica e finanziaria, e tutti sono stati affrontati senza mai sospendere l’ordine costituzionale, ma ravvisando al suo interno – ha sottolineato – gli strumenti idonei a modulare i principi costituzionali in base alle specifiche contingenze: necessità, proporzionalità, bilanciamento, giustiziabilità e temporaneità sono i criteri con cui, secondo la giurisprudenza costituzionale, in ogni tempo deve attuarsi la tutela sistemica e non frazionata dei principi e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, ponderando la tutela di ciascuno di essi con i relativi limiti”.


La quarta anomalia consiste in un potere sostanzialmente normativo, indebitamente esercitato da quella parte della magistratura che si è spinta creativamente fino all’ideazione di nuove figure di reati, al di fuori di quel principio di legalità sancito nella Costituzione, che si riallaccia alla civiltà giuridica dell’Illuminismo (Nullum crimen, nulla poena sine lege). La quinta anomalia in elenco è quella di un potere legislativo che troppe volte è stato appannaggio di maggioranze artificiosamente svincolate da ogni reale rappresentatività elettorale, in ossequio ad un principio di stabilità che è certamente auspicabile a fronte della volatilità dei governi succedutisi nei settant’anni di storia della nostra Repubblica, ma che non può essere supportato da premi “dopanti”, in danno delle minoranze. La stabilità come valore assoluto, se non garantita in un corretto meccanismo di pesi e contrappesi, è il biglietto da visita delle dittature Quoad exercitium.


La sesta anomalia è data da un potere legislativo fortemente condizionato, quando addirittura non espropriato in nome dell’Europa, da parte di tecnocrati e protagonisti del mondo finanziario privi – ovviamente – di qualunque mandato democratico. Il concetto stesso della politica, vale a dire di un agire nell’interesse della polis, o collettività che dir si voglia, si è andato a svilire ed a corrompere: oggi siamo all’agire funzionale agli interessi dei mercati, le cui regole sono intrinsecamente asettiche, avalutative, prive di qualsivoglia aggancio all’etica in genere, ed alla dignità della persona in specie. L’emergenza del Coronavirus è la cartina di tornasole per svelare realmente se l’Unione europea sia prioritariamente una sintesi di valori condivisi, a partire dalla solidarietà comune, nello spirito dei suoi Padri fondatori, oppure sia un’aggregazione meramente economico-finanziaria, nel qual caso è destinata a risolversi in un brusco risveglio da uno splendido sogno. In tal caso, il Coronavirus ci butterà giù dal letto e sarà un assai amaro risveglio.

 

 

 


di Tito Lucrezio Rizzo