Costituzione ed emergenza: morire di causidicità

martedì 24 marzo 2020


Gli italiani? Sessanta milioni di allenatori della Nazionale di calcio, diceva qualcuno. Discutiamo, cioè, su tutto avendo competenza su nulla, ragionando in maniera improvvisata persino sui rapporti tra Governo e Parlamento. Sarà meglio, quindi, tentare di fare informazione corretta e precisare in premessa quali siano i provvedimenti a carattere generale restrittivi della libertà individuale che hanno rilevanza costituzionale. L’articolo 16 della Costituzione prevede che: “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza”.

Per fare fronte alle suddette emergenze esistono alcuni istituti speciali: l’articolo 78 per la dichiarazione dello stato di guerra (che deve essere deliberato dalle Camere conferendo al Governo i poteri necessari); l’articolo 126 per lo scioglimento dei Consigli regionali; l’articolo 77 per il ricorso al decreto-legge che da strumento eccezionale è divenuto scandalosamente ordinario nella prassi dei rapporti tra Governo e Parlamento. Al di fuori delle polemiche sterili, è pur vero che in quest’epoca di Coronavirus esiste una fondata anomalia a rischio di legittimità costituzionale per aver dichiarato l’emergenza pandemica con il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, senza che le Camere deliberassero preventivamente in merito, al fine di dettare una cornice giuridico-regolamentare ai poteri straordinari da attribuire al Governo.

Il Dpcm prevede per di più che per l’attuazione degli interventi emergenziali “si provvede con ordinanze, emanate dal capo del Dipartimento della Protezione civile in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico”. Di queste ordinanze, finora, non si è vista neppure l’ombra, come accadeva invece ai tempi del terremoto sia dell’Aquila che di Amatrice. Ora, come sappiamo, i provvedimenti ministeriali del presidente del Consiglio e del ministro della Salute (quest’ultimo con un intervento del tutto improprio rispetto al potere di ordinanza del Responsabile nazionale della Protezione civile), con i quali si adottano misure per la gestione della pandemia di restrizione delle libertà di movimento delle persone e la chiusura di attività produttive, debbono per la loro rilevanza costituzionale essere assoggettati, preventivamente di regola, a una deliberazione ad hoc delle Camere.

Queste ultime, infatti, sono le sole legittimate a conferire poteri straordinari al Governo (precisando i limiti di tale delega), dato che i Dpcm e i decreti ministeriali in cui si stabiliscono misure restrittive delle libertà costituzionalmente garantite sono meri atti amministrativi e non possono essere in alcun modo sostitutivi della legge, ma semmai “esecutivi” o applicativi di essa! In particolare, l’impiego dell’esercito per effettuare gli ordinari controlli amministrativi di polizia non può che essere stabilito con decisione del Parlamento, visti i rischi impliciti di deriva autoritaria strettamente connessi al suo impiego.

Se fin qui è abbastanza chiaro chi abbia ragione o torto in merito alla disputa di legittimità, invece l’altra questione aspramente dibattuta, con morti e feriti da entrambe le parti, riguarda la cosiddetta Privacy, ovvero la tracciabilità degli spostamenti dei cittadini all’interno del territorio nazionale attraverso l’installazione di una App di controllo gps sui loro smartphone. Questo dispositivo è del tipo salvavita, in quanto consente di allertare l’utente su possibili contatti (registrati dall’applicazione in base ai parametri della durata e del distanziamento dai soggetti estranei) da lui avuti con persone positive conclamate o asintomatiche al Coronavirus. La costruzione dei Big Data relativi consente alle autorità di coordinamento e del centro di controllo sanitario di avviare la procedura per la messa in quarantena degli utenti e della prestazione rapida di cure, in caso di necessità.

Ora, questo tipo di procedura di “taccheggio informatico” è stato ritenuto del tutto legale e accettato volontariamente da cittadini di Paesi non proprio autoritari, come Hong Kong, Taiwan, Singapore e Corea del Nord, mentre qui da noi ha già sollevato un vespaio di polemiche a causa di un perdurante malinteso sul diritto alla Privacy. Come al solito, qui da noi in Italia le questioni sono sempre assai gravi, ma mai serie, per parafrasare Ennio Flaiano. E soprattutto, abbondiamo in ipocrisia. Basta, infatti, osservare che per godere gratis (per modo di dire) dei servizi offerti dai social network noi siamo “volontariamente” perpetuamente tracciabili in ogni aspetto saliente della nostra vita relazionale e di movimento, in quanto più o meno coscientemente costretti a cedere un numero spropositato di dati personali alle major americane della Silicon Valley dove alloggiano gli immensi server e i Cloud su cui sono depositati i nostri Big Data che solo gli algoritmi sofisticati di America e Cina riescono a sfruttare, traendone immensi benefici dal punto di vista rispettivamente economico e del Surveillance State.

La questione mi appare come al solito di lana caprina: basta prevedere il rilascio di un’autorizzazione esplicita da parte del cittadino interessato all’installazione della App di monitoraggio dei suoi spostamenti, con la previsione contrattuale che il relativo software si auto-cancelli a una distanza di tempo prefissata, a partire dalla dichiarazione della fine dello stato di emergenza dettato dalla pandemia. Del resto: l’App è o no a tutela della salute pubblica e di quella individuale, soprattutto? Se la risposta è “Sì” come deve essere, allora che ha senso parlare di Privacy in questo caso specifico?

 


di Maurizio Guaitoli