sabato 26 ottobre 2013
Ad un dipendente della Rai, con sede di lavoro presso gli stabilimenti Saxa Rubra (Largo Villy de Luca, 4 Roma) è stato notificato, in data 16 ottobre 2013, un atto giudiziario (una citazione in giudizio per richiesta risarcimento danni, avanzata dalla moglie separata).
Il soggetto in questione aveva dichiarato nel verbale di separazione quale residenza di fatto una via adiacente al Vaticano (opportunamente errando il numero civico, poi individuato quello esatto dopo diverse notifiche non andate a buon fine). Anche la residenza in costanza di matrimonio risulta cancellata. Successivamente, nel “verbale di sommarie informazioni rese da persona sottoposta ad indagini” presso la sezione di polizia giudiziaria ha indicato come domicilio per le notifiche, a norma dell’art. 161 c.p.p., un indirizzo adiacente a viale Cortina d’Ampezzo.
Nella notifica, quindi, dell’atto giudiziario richiesta all’ufficiale giudiziario sono stati indicati i due indirizzi più quello del posto di lavoro –Rai Saxa Rubra, secondo l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito: non conoscendo parte attrice il luogo di residenza e/o di domicilio del convenuto, né essendo in grado di conoscere con gli ordinari mezzi cognitivi (indagini anagrafiche), la notificazione dell’atto giudiziario può essere validamente compiuta, ai sensi dell’art. 139, ultimo comma, c.p.c., nel luogo di lavoro del convenuto (Cass. 30.07.2010 n. 17903).
Secondo la relazione (relata di notifica) dell’ufficiale giudiziario Unep Corte d’Appello di Roma il destinatario (notificando) ai primi due indirizzi è risultato “sconosciuto” e nell’indirizzo del posto di lavoro (Rai) Largo Villy de Luca n. 4, l’ufficiale giudiziario così dichiara: “non ho potuto notificare in quanto non ho rinvenuto il destinatario né altra persona che abbia accettato di ritirare l’atto”. È sembrato di capire che il destinatario o fosse ignoto all’azienda o il personale addetto alla ricezione della corrispondenza si fosse rifiutato di prendere in consegna l’atto giudiziario notificato dall’ufficiale giudiziario.
Con lettera del 24 settembre, ricevuta il 30 settembre, è stato chiesto all’ufficio risorse umane e organizzazione della Rai di fornire l’esatta ubicazione della sede di lavoro del dipendente, per esperire e attivare le opportune tutele giurisdizionali, dinnanzi alla magistratura competente, avendo il richiedente un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata all’informazione per la quale veniva chiesto l’accesso ai documenti e informazioni in possesso della concessionaria di pubblico servizio. La risposta della Rai, in data 10 ottobre, è stata negativa, in quanto non “legittimata a riscontrare la richiesta di informazioni poiché afferente a dati di un soggetto terzo, come tali tutelati dal principio di riservatezza”.
Precedentemente, in data 18 giugno 2013, per lo stesso soggetto è stato segnalato alla Rai una ipotesi di peculato, avendo lo stesso utilizzato il fax dell’ufficio in uscita e in entrata come recapito personale. Non risulta che la Rai sia stata così tempestiva nel notiziare riguardo a tale circostanza. Giova ricordare che la ostensibilità dei documenti e delle informazioni va accolta soprattutto ai sensi dell’art. 24, comma 7, della Legge n. 241/1990 (legge sulla trasparenza), secondo cui “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Né rileva il fatto che l’interessato non dia poi corso all'azione giudiziale.
di Carlo Priolo