Quelle "barricate" sono ipotesi di reato

venerdì 17 maggio 2013


Basta digitare semplicemente su Google la ricerca che interessa e scoprire, ad esempio, che l'articolo 629 del Codice Penale, i tema di estorsione, recita: "Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000". Ma qualche articolo prima, sempre il Codice Penale, all'articolo 610, tratta di violenza privata. Testualmente: "Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339". Quest'ultimo rinvio è relativo alle eventuali circostanze aggravanti quali la violenza o la minaccia commessa "con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte. Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni e, nel caso preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione da due a otto anni".

Come se non bastasse nello stesso Codice Penale è inserita anche la norma prevista dall'articolo 414 relativo all'istigazione a delinquere: "Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione: 1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti; 2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni". Concludiamo con l'articolo 421 del medesimo Codice secondo il quale "Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumità, ovvero fatti di devastazione o di saccheggio, in modo da incutere pubblico timore, è punito con la reclusione fino a un anno". Tutto ciò premesso, si chiede ai nostri attenti lettori: in quale ipotesi di reato tra quelle sopra citate si può includere il comportamento di chi fa sapere pubblicamente che, qualora non dovesse vincere, "ci saranno le barricate"? R.s.v.p.


di Gianluca Perricone