L’assoluzione della Cassazione dei pm del caso Eni

lunedì 5 ottobre 2026


Si celebri il funerale della “cultura della giurisdizione”

La notizia è che la Cassazione ha assolto nel merito i pubblici ministeri di Milano De Pasquale e Spadaro, perché l’aver omesso di riversare nel fascicolo d’ufficio, mettendoli così a disposizione dei difensori e del giudice, documenti favorevoli ad alcuni dirigenti dell’Eni, accusati di corruzione internazionale, non costituisce il reato di omissione d’atti d’ufficio. Infatti, per la Cassazione, la regola per la quale il pubblico ministero ha l’obbligo di ricercare le prove anche a favore dell’imputato, lungi dall’essere assoluta, è solo funzionale alle indagini preliminari e al corretto esercizio dell’azione penale: ne viene che tale regola è inscritta all’interno della discrezionalità di cui gode il magistrato, insindacabile dal difensore e dalla medesima Cassazione.

E qui mi fermo, colto da una certa pena, perché mi pare proprio che la Cassazione non capisca quello che dice e che perciò dica quello che non capisce. Avanzo perciò alcune brevi critiche. Pare innanzitutto che per la Cassazione il processo penale sia null’altro che uno strumento di ricerca della verità storica dei fatti accaduti, avvalendosi dei mezzi messi a disposizione dalle varie tecniche investigative più o meno efficaci. Se così fosse, la verità processuale coinciderebbe sempre e senza residui con quella storica – cosa che non è mai, come i giuristi ben sanno – e gli investigatori sarebbero legittimati ad usare ogni mezzo allo scopo: anche la tortura.

Così invece per fortuna non è. Il codice di procedura penale infatti classifica ciò che si può fare, ma, ancor più, quello che non si può fare, pena la nullità o la non utilizzabilità degli atti. In realtà, il processo si lascia cogliere, proprio al contrario, come un vero e proprio diritto dell’imputato a veder sottoposta a verifica l’ipotesi accusatoria contro di lui confezionata: prova ne sia che laddove – come nei regimi totalitari – si passa direttamente dall’accusa all’espiazione della pena (si pensi ai gulag siberiani o ai campi di rieducazione cinesi) l’imputato rivendica (invano) il proprio diritto ad un processo equo.

Ecco perché il giudice non è uno storico e perché, se lo divenisse – come molti cecuzienti credono che sia – cesserebbe di dire il diritto, per dire altre cose che col diritto non sono neppure apparentate, come la ragion di Stato o il dominio di una casta.

Appurato quanto precede – del tutto ovvio e semplicissimo – si vede subito che il ragionamento della Cassazione non regge. Infatti, l’obbligo del pubblico ministero di ricercare le prove anche a favore dell’imputato non si fonda per nulla sulle indagini o sulla correttezza dell’azione penale – cioè su dimensioni endo-processuali – bensì sul diritto dell’imputato a veder riconosciuta la propria innocenza – cioè sulla presunzione di non colpevolezza, che è un principio pre-processuale e che giustifica, legittimandolo e alimentadolo, il processo, spiegando perché lo si fa invece di non farlo. In questa prospettiva, si comprende anche come la discrezionalità di cui gode il pubblico ministero non potrà mai spingersi oltre il limite dato dalla tutela del diritto di difesa dell’imputato che va garantito nella sua pienezza, proprio perché l’intero processo è destinato a tutelarlo.

Ecco perché la Cassazione cade in un pernicioso errore che fa dubitare della sua capacità di regolare la corretta interpretazione delle norme giuridiche.

Come dice l’etimo del termine – da“discernere” – e come la Cassazione mostra di ignorare,“discrezionalità” non significa potestà di fare e disfare ciò che si vuole: tutt’altro. Al contrario di ogni possibile arbitrio, la discrezionalità suppone misura, equilibrio, capacità di discernimento, senso del limite. Per questo, anche quella del pubblico ministero non può far finta che il diritto di difesa sia comprimibile a suo piacere, comportando anche la possibilità di tenere chiuse nel cassetto prove a favore dell’imputato, sottraendole al giudice: in questo modo si nega la ragione profonda che sorregge il processo medesimo.

Queste cose, pur semplicissime, la Cassazione e i pubblici ministeri assolti da ogni illecito, dopo aver tenuto segrete prove del genere, mostrano di non capire. C’è davvero da preoccuparsi, perché qui vengono messe in discussione le fondamenta stesse della legittimità del processo penale e con esso dello Stato di diritto.

A proposito: non dicevano i fautori del “no” al referendum che il pubblico ministero è imparziale al pari di un giudice, essendo partecipe della celebre “cultura della giurisdizione”? Qui ormai pare purtroppo che tale cultura sia pronta per il funerale, che sarà celebrato da quei pubblici ministeri che nascondono al giudice le prove a favore dell’imputato e da quei componenti della Cassazione che ne approvano l’operato. Non avrei mai immaginato si potesse giungere a questo punto.


di Vincenzo Vitale