sabato 9 maggio 2026
La Corte di Cassazione ha reso di dominio pubblico le motivazioni con cui, nel dicembre scorso, aveva assolto definitivamente il ministro Matteo Salvini dall’accusa – surreale – di sequestro di persona, per aver proibito ad alcune centinaia di migranti di sbarcare dalla “Open Arms”, costringendoli perciò a rimanere a bordo. In questo modo, la Cassazione in certo senso ha scoperto l’acqua calda, per il semplice motivo che bastava un frammento di normale buon senso per capire – quando quella incredibile accusa venne confezionata, oltre cinque anni fa – che sequestro di persona non c’era e non ci poteva essere in alcun modo. Basta, in proposito, chiedere a uno studente di Giurisprudenza del secondo anno, il quale abbia per le mani un testo di diritto penale da studiare per poter superare il relativo esame, se vietare a un certo numero di persone di sbarcare in un porto, di per sè, possa configurare il reato di sequestro di persona. Anche se in base a una preparazione ancora incompleta e da perfezionare, questo studente risponderà senza esitazione in senso negativo, dal momento che se anche i migranti non potevano sbarcare, nulla impediva alla nave che li accoglieva di levare l’ancora per dirigersi verso altri porti sicuri di Malta o della Spagna, disponibili all’attracco e allo sbarco.
Infatti, questo studente – pur non avendo ancora completato il percorso di studi – sa bene che per poter immaginare il reato di sequestro di persona, occorre che la persona o – come in questo caso – le persone che si trovino in un certo luogo, siano impedite di lasciarlo “in modo assoluto”, vi rimangano cioè costrette contro la loro volontà e senza alcun’altra praticabile via d’uscita. In mancanza di queste condizioni, il reato di sequestro di persona è inimmaginabile per mancanza assoluta dei presupposti in punto di fatto. Ebbene, queste semplicissime osservazioni potevano bene essere formulate da chiunque fosse dotato di ordinario buon senso nel momento stesso in cui i fatti accadevano, senza bisogno di attendere lo snodarsi delle procedure lungo ben cinque anni – con inutile impiego di vaste risorse umane ed economiche – e senza bisogno di una laurea in giurisprudenza.
Chiunque, infatti, capisce subito che se chiudo a chiave una persona in una stanza e tuttavia questa è libera di svignarsela dalla porta della parete opposta senza che nulla accada di pericoloso nei suoi confronti, ebbene questo è sequestro di persona al modo in cui chi scrive – per parafrasare l’indimenticato Jacovitti – è una “zia a quadretti”. Un modo cioè assurdo perché impossibile e inimmaginabile fin dal principio, perché manca del tutto l’assoluta costrizione nel luogo in cui essa si trova, nella quale circostanza si sostanzia invece il sequestro. Per questi motivi – per usare la formuletta introduttiva dei dispositivi giudiziari – è incredibile che invece, a partire da queste cose per tutti visibili e chiarissime, sia stato imbastito un processo giunto perfino in Cassazione e che sia stato addirittura necessario perciò scomodare la Suprema Corte per impartire un’elementare lezione di buon senso prima ancora che di diritto penale.
Ma oltre che per la sua oggettiva incredibilità, questa vicenda suscita dal punto vista soggettivo un’autentica e invincibile malinconia, che nasce dal considerare come chi avrebbe dovuto vedere subito la lampante presenza degli aspetti sopra accennati, non abbia invece visto; chi avrebbe dovuto provvedere, non abbia provveduto; chi avrebbe dovuto almeno scoraggiare una simile iniziativa, non l’abbia fatto. Sicché, è lecito chiedersi se iniziative del genere – vale a dire fin dal principio sfornite di quel minimo di plausibilità necessario per dar vita a un procedimento penale – potranno essere in futuro adottate in altri casi e, in caso affermativo, quali questi possano essere e per quale tortuosa e inesplicabile via quelle potrebbero veder luce. Abbiamo tuttavia il dovere di sperare, anche per il rispetto dovuto alla Cassazione, che non sia più necessario invocarla allo scopo di dichiarare i profili di cose ovvie, non bisognose di faticose ricerche di prove o di sofisticati ragionamenti giuridici; allo scopo di scoprire, ancora una volta, l’acqua calda.
di Vincenzo Vitale