Il formalismo giuridico che invade la sfera personale

lunedì 5 gennaio 2026


Cosa insegna il caso Sgarbi

Leggendo il provvedimento del Tribunale di Roma che decide sull’istanza avanzata da Evelina, figlia di Vittorio Sgarbi, allo scopo di far nominare per il padre un amministratore di sostegno, nascono serie perplessità di carattere logico-giuridico. Il provvedimento afferma che mentre Sgarbi non ha bisogno di un amministratore di sostegno per gli atti di ordinaria amministrazione, invece, per ciò che attiene agli atti di straordinaria amministrazione, va incaricato un consulente per verificarne le capacità cognitive circa le loro conseguenze, riservando all’esito di tale accertamento l’eventuale nomina di un amministratore: e di qui una consulenza tecnica.

Orbene, va detto subito che la valutazione da operare in casi del genere non può adottare in alcun modo criteri assimilabili a quelli delle dispute condominiali circa la ripartizione delle spese, ove appunto si distingue fra spese ordinarie da imputare al conduttore e spese straordinarie che invece vanno sopportate dal proprietario. E ciò non è giuridicamente ammissibile per almeno due ragioni. La prima è che nessun sapere di taglio psicopatologico, non essendo la psicologia una scienza esatta, sarà mai in grado di distinguere in maniera netta, dividendole col bisturi del chirurgo, ciò che nel pensiero – prima ancora che nei comportamenti – di un essere umano, rappresenti l’ordinarietà e cosa invece la straordinarietà. E non potrà mai farlo perché ogni essere umano è capace di elaborare le proprie scelte, di partorire i propri desideri, di selezionare le proprie preferenze in modo del tutto autonomo e diverso rispetto a tutti gli altri abitanti del pianeta: da qui l’unicità e la irripetibilità di ciascuno di noi. Ciò che per me è ragione di vita (per esempio, la frequentazione dei nipoti), per un altro è soltanto un passatempo e viceversa.

Infatti, nella prospettiva di chi si pensi abbia bisogno di un sostegno, non si può tutto ridurre al denaro, in un’ottica mercantilistica del dare e dell’avere, come si trattasse di ripartire le spese di manutenzione di una caldaia condominiale. Qui la faccenda è molto diversa: non più complicata, ma diversa dal punto di vista qualitativo, perché si tratta del modo attraverso il quale un essere umano si rapporta con i suoi simili, a prescindere dal denaro. La seconda ragione di fragilità giuridica del provvedimento va colta proprio nell’ambito della prospettiva accennata, dimenticando la quale si commette un duplice errore tanto evitabile quanto visibile. Esso consiste nell’aver collocato la cura della propria salute – compromessa perché Sgarbi soffre da tempo di una seria depressione – nell’ottica dell’ordinarietà non bisognosa di assistenza, mentre per prestare il consenso ad un futuro matrimonio o per fare testamento sarebbe per lui necessario il sostegno di un amministratore, perché, secondo il provvedimento, si tratta di atti di natura straordinaria. Siamo di fronte a una conclusione imbarazzante.

Infatti, è facile capire che essendo la salute un bene primario perfino tutelato dalla Costituzione, la cura che se ne abbia, o che non se ne abbia, incide in modo a volte irreversibile sulla vita stessa della persona: e tuttavia Sgarbi, secondo il provvedimento, può occuparsene o non occuparsene affatto liberamente, da solo. La salute e la cura per la salute – al contrario di ciò che sostiene il provvedimento – vanno considerate per definizione atti di straordinaria rilevanza. Di contro, il consenso per il matrimonio si sottrae per definizione ad ogni possibile valutazione di taglio psicologico, perché si tratta di un atto attinente alla sfera più intima dell’essere umano, insindacabile da chiunque, in particolare nell’ottica monetaristica del dare e dell’avere: e tuttavia qui Sgarbi, secondo il provvedimento, potrebbe aver bisogno di qualcuno che lo autorizzi a sposare o no la sua compagna. Il consenso matrimoniale in realtà non è classificabile né quale atto di ordinaria né di straordinaria amministrazione: esso si pone “oltre” tali classificazioni, perché atto profondamente umano, la cui dimensione spirituale rimarrà sempre impenetrabile per ogni forma di sapere psicologico. Si aggiunga che qui non si tratta del caso in cui la badante ventenne convinca alle nozze il rincitrullito ottantenne per lucrare la pensione di reversibilità.

Si tratta invece di due persone mature che convivono per scelta libera e insindacabile da oltre 28 anni nella buona e nella cattiva sorte, per le quali il matrimonio non sarebbe che la certificazione ufficiale di uno stato di fatto già consolidato da moltissimo tempo. E allora? Strabismo giudiziario? Forse, più verosimilmente, come oggi spesso accade, lontananza dalla realtà per eccesso di formalismo, quel formalismo che, come notava Salvatore Satta, appare quando scompare il diritto. Pensateci: se Romeo avesse avuto accanto un amministratore di sostegno mai avrebbe potuto sposare Giulietta. Però, avrebbe potuto tranquillamente suicidarsi senza.


di Vincenzo Vitale