Taccuino Liberale. Un magico mondo in cerca di guida

venerdì 9 ottobre 2026


Ieri si è concluso l’iter parlamentare di approvazione della nuova legge elettorale. Nulla di nuovo sotto il sole: nel senso che l’organizzazione politica evolve e con essa le modalità di selezione del personale che ha ambizione di diventare “parlamentare”. Ogni “stagione politica”, ogni tipo di modello di formazione della maggioranza parlamentare ha cercato di dare forma e tradizione alla propria struttura ed ha per questo modificato il metodo di elezione dei rappresentanti del popolo per il Parlamento. Ora avremo questo nuovo metodo, ma che non fa cambiare la percezione del distacco della politica dalla realtà dei comuni cittadini e dunque il disinteresse per le elezioni. 

I parlamentari sono sempre più spesso considerati “unti” delle segreterie partitiche, happy few, fortunati che guadagnano decine di migliaia di euro (a fronte della maggioranza degli italiani che ha stipendi medi da fame) e tali rimarranno nella percezione da parte delle masse.

Eppure la politica, anzi il governo del Paese, non si limita al momento della scelta dei candidati per il Parlamento ed alla formazione delle nuove maggioranze e del governo e sottogoverno. La politica infatti è ciclicamente chiamata a designare i vertici di strutture amministrative ed economiche, che sono a volte molto più importanti dei “peones” che affollano il transatlantico a Montecitorio o la buvette del Senato.

Finita dunque la partita relativa alla legge elettorale, il governo, mentre procede alla formulazione della bozza definitiva della ultima legge di bilancio di questa legislatura, ha dinanzi a sé ancora molte nomine pubbliche da fare.

Infatti, è necessario rinnovare i consigli di amministrazione e i collegi sindacali di molte partecipate dirette ed indirette del MEF, che rappresentano il cuore economico e strategico del Paese per energia, difesa e infrastrutture, o strategiche operanti nei servizi, nel credito, nel lavoro e nel territorio. Senza contare il grosso del numero delle controllate indirette del MEF le cui nomine di vertice passano dalle rispettive capogruppo (es. per il tramite di FS, Eni o Enel). 

Oltre al comparto aziendale, al Governo compete il rinnovo dei vertici delle Autorità Indipendenti. Chiuse da poco le partite di Consob e Antitrust, prima di risolvere questo intricato puzzle di incarichi da distribuire c’è un rinnovo molto importante da fare al massimo entro novembre, quello dei vertici Anac, l’Autorità Nazionale Anti Corruzione, in cui a partire dal 2014 è confluita l’Autorità Vigilanza Contratti Pubblici. L’attuale autorità si occupa dunque di vigilanza sui contratti pubblici e di anticorruzione. 

Questa impostazione dell’autorità quale organo di vigilanza sull’attività di approvvigionamento della PA, che sfocia “inevitabilmente” nell’anticorruzione è il Dna sul quale è stata costruita l’attuale struttura di questo organismo teoricamente indipendente di fatto comunque influenzato dalla politica. 

Per poter svolgere il proprio ruolo come preferiva e voleva, ad un certo punto della sua storia, si è anche fatta dare dal legislatore nazionale un potere legislativo che ci si chiede se la politica abbia compreso appieno. La cosiddetta soft law - introdotta 10 anni fa in fase di recepimento della direttiva comunitaria in materia di appalti pubblici nel 2016 con il Codice dei contratti pubblici - ha previsto la possibilità da parte dell’Autorità di emanare atti di regolazione non vincolante o a cogenza attenuata (principalmente linee guida, raccomandazioni e deliberazioni) per disciplinare i contratti pubblici flessibilmente senza passare da regolamenti governativi rigidi. 

Successivi decreti e correttivi hanno poi cercato di ridimensionare o ridefinire il perimetro di questi atti di soft law verso forme più vincolanti (hard law). Assommando questo potere a quello di precontenzioso, è riuscito anche a generare anche una sorta di gelosia da parte del Consiglio di Stato di cui parleremo tra poco. 

La nomina del nuovo Consiglio dell’Anac, ed in particolare del Presidente che di solito diventa anche frontman dell’Autorità, arriverà in un momento molto delicato, ossia alla vigilia dell’emanazione delle nuove direttive europee in materia di lavori servizi e forniture, che ogni 10 anni vengono emanate. Nel governo c’è chi parla già di recepimento “secco” senza modifiche in sede di adozione in Italia della nuova normativa europea, e chi intravede all’orizzonte la solita operazione di interpretazione, iperproliferazione legislativa che ha caratterizzato già il recepimento delle direttive del 1997, del 2006 e del 2016.

L’autorità non subirà quindi il processo di recepimento, ma quanto meno lo dirigerà o lo indirizzerà. Significherà scrivere le regole del gioco per i prossimi 10 anni. In un settore che vale ed intermedia circa il 12 per cento del Pil. 

Ma per capire meglio perché sia tanto importante questa nomina, facciamo un passo indietro e andiamo con ordine. Se nel 1997 e nel 2006, il legislatore aveva impiegato molto tempo per recepire i testi europei, poi però aveva lasciato agli operatori economici, alle stazioni appaltanti e alla magistratura (soprattutto il Consiglio di Stato) fare il resto. La normativa europea recepita invece nel 2016, è stata pesantemente emendata nel 2020 in occasione dell’emergenza Covid, ed aumentando - ad esempio - gli importi soglia degli appalti pubblici per il ricorso alle diverse procedure, si è passati dal 95 per cento al 98 per cento di quelli fatti a trattativa privata sul totale di tutti gli appalti assegnati in Italia (si è passati da 40.000 euro a 139.000 euro Iva esclusa per procedere con un affidamento diretto; i risultati si sono visti). Ossia senza gara. Su chiamata diretta di un solo operatore economico.

Nel 2023, questa ed altre modifiche sono state organizzate sistematicamente in un nuovo codice degli appalti che è stato pesantemente corretto nel 2024, in gran parte per mano del Consiglio di Stato, che ne ha scritto larga parte (ma che sulla soglia per l’affidamento nulla ha potuto in termini numerici, nonostante i pareri dell’Anac, che aveva mal accolto le nuove soglie in deroga alle normative europee. Sul punto vinse il governo, ma fu introdotto sostanzialmente il divieto per un operatore economico di partecipare ad altri appalti nel triennio se aveva ricevuto un affidamento diretto dalla stessa stazione appaltante. Un argine importante). 

Quanto scritto nel 2024, era per ovviare almeno in parte alla tecnica legislativa adottata nel 2023, che vedeva negli allegati al testo normativo, scritti frettolosamente in modo generico, pur disciplinando parti importanti della materia, e rimandando ad eventuali precisazioni future che spesso non sono mai arrivate. Così il “magico mondo” degli appalti pubblici è diventato un insieme ipertrofico di norme, allegati, deliberazioni dell’autorità, giurisprudenza, che forse non ha eguali nell’urbe terraqueo. 

Per questo motivo, scegliere il presidente dell’Anac alla vigilia della emanazione della nuova normativa europea, significa individuare una figura chiave, che verrà chiamata a dare un contributo fondamentale in un senso o in un altro all’attività di recepimento e poi di applicazione delle nuove norme, e potrà pesantemente condizionare una significativa attività pubblica: quella degli appalti pubblici, dell’osmotico rapporto tra Stato e imprese, di regolazione di un mercato che in Italia ha un valore economico complessivo di circa 271,8 miliardi di euro (dato riferito al 2024) distribuito su circa 267.000 procedure di gara e contratti (in gran parte svolti a livello locale) e che nel 2025 hanno raggiunto un valore complessivo di 309,7 miliardi di euro.

Anche il lettore meno accorto, si rende conto che essere a capo dell’Autorità che gestisce “le regole del gioco” del settore degli appalti pubblici, può assumere un potere pari o forse maggiore di un ministro senza portafoglio o di un sottosegretario di stato, figuriamoci di un manipolo di peones.

Cosa accadrebbe, ad esempio, se si decidesse di tornare alla soglia europea del 40.000 euro per gli affidamenti diretti? Come si lavorerebbe negli enti locali, anche se l’abuso d’ufficio è stato abolito, ma la legge di riforma della Corte dei conti ha modificato sostanzialmente la responsabilità dei RUP, riscrivendo la fattispecie della colpa grave?

Dunque, la partita è aperta, già si fanno i distinguo formali sul termine ultimo utile per la formalizzazione della nomina, che potrebbe essere tra l’11 ed il 21 novembre. Ci auguriamo una nomina di spessore, data la delicatezza del ruolo da ricoprire. A breve scopriremo com’è andata.


di Elvira Cerritelli