Il paesaggio non è un pretesto per fermare il progresso

lunedì 16 marzo 2026


Il Consiglio di Stato smonta il veto della Soprintendenza contro un’antenna telefonica: niente divieti basati su vincoli ipotetici o su istruttorie superficiali. Un richiamo importante contro l’arbitrio amministrativo che troppo spesso blocca infrastrutture e innovazione.

Nel dibattito pubblico italiano il paesaggio è diventato, troppo spesso, un argomento retorico capace di giustificare qualsiasi divieto. Non importa quanto sia minimo l’impatto reale di un’opera o quanto sia importante l’infrastruttura proposta: basta evocare la tutela del territorio per fermare tutto. La recente sentenza del Consiglio di Stato (sez. VI, 7 novembre 2025, n. 8654) rappresenta per questo un passaggio significativo, perché ricorda un principio elementare che nel nostro Paese viene frequentemente dimenticato: il potere pubblico deve agire sulla base di regole certe e di fatti concreti, non su ipotesi o su paure astratte.

Il caso riguardava l’installazione di una stazione radio base nel Comune di Capaccio Paestum. La società proponente aveva presentato regolare istanza ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. 259/2003), proponendo anche una serie di misure per ridurre l’impatto visivo dell’impianto: abbassamento dell’altezza dell’antenna, colorazione delle strutture e perfino il camuffamento con un “finto pino” per mimetizzare l’impianto nella vegetazione circostante. Nonostante ciò, la Soprintendenza aveva opposto un diniego motivato principalmente dalla visibilità dell’antenna da una strada vicina e dalla presunta interferenza visiva con un edificio storico – l’ex centrale idroelettrica Maida – per il quale era solo in corso una fase preliminare di possibile dichiarazione di interesse culturale.

Il problema, però, era proprio questo: quel vincolo non esisteva ancora. Si trattava di una mera ipotesi futura. E su un’ipotesi la pubblica amministrazione aveva deciso di bloccare un’infrastruttura di telecomunicazioni.

I giudici di Palazzo Spada hanno censurato duramente questo approccio, chiarendo che l’avvio di un procedimento per dichiarare l’interesse culturale di un bene non consente di estendere arbitrariamente la tutela paesaggistica. Il Codice dei beni culturali prevede, nelle more della verifica, una disciplina cautelare limitata e ben definita. Non autorizza invece a negare permessi sulla base di scenari futuri o di vincoli non ancora esistenti. In altre parole, l’amministrazione non può trasformare una possibilità in un divieto.

Non meno severa è stata la critica all’istruttoria condotta dalla medesima Soprintendenza. L’ente aveva contestato i fotoinserimenti prodotti dalla società, sostenendo che non rappresentassero fedelmente lo stato futuro dei luoghi. Tuttavia, non aveva mai chiesto integrazioni documentali, né invitato l’azienda a fornire ulteriori chiarimenti. Una scelta che contraddice apertamente il principio di leale collaborazione tra amministrazione e cittadini sancito dalla legge sul procedimento amministrativo.

Ancora più emblematico è il passaggio relativo al cosiddetto “finto pino”. L’amministrazione aveva ritenuto la soluzione inadeguata perché l’albero artificiale sarebbe stato più alto della media degli alberi circostanti. Il supremo giudice amministrativo ha liquidato questa motivazione con una considerazione di buon senso: in natura non tutti gli alberi hanno la stessa altezza. Pretendere una perfetta uniformità della vegetazione per dichiarare compatibile un’opera equivale a trasformare la tutela del paesaggio in una caricatura burocratica.

Il punto centrale della sentenza riguarda nondimeno un’altra affermazione destinata a pesare anche in futuro: la mera visibilità di un’opera non significa automaticamente incompatibilità paesaggistica. In un territorio abitato e produttivo, qualsiasi infrastruttura – una strada, un edificio, un traliccio – può essere visibile. La questione vera è se l’opera comprometta realmente il contesto paesaggistico. Limitarsi a constatare che qualcosa si vede non è una motivazione sufficiente per vietarlo.

In verità, dietro questa vicenda si intravede un problema più ampio che riguarda l’intero sistema amministrativo italiano. Nel nostro Paese il potere di veto degli apparati pubblici tende a espandersi in modo silenzioso. Ogni vincolo, parere o autorizzazione diventa un’occasione per bloccare iniziative economiche, infrastrutture e investimenti. Il risultato è un sistema nel quale innovazione e sviluppo devono attraversare una vera e propria giungla procedurale.

Il caso delle telecomunicazioni è emblematico. Da un lato si invoca la modernizzazione digitale, la diffusione delle reti e la competitività tecnologica; dall’altro si moltiplicano i procedimenti autorizzativi e i poteri di interdizione. Il paradosso è evidente: lo stesso Stato che proclama la necessità di infrastrutture digitali consente a un singolo ufficio amministrativo di fermarle con motivazioni fragili o ipotetiche.

La citata decisione del Consiglio di Stato non elimina di certo questo problema strutturale, ma stabilisce almeno un limite importante: la tutela del paesaggio non può trasformarsi in un potere arbitrario. Deve basarsi su vincoli reali, su istruttorie complete e su motivazioni concrete. Quando ciò non accade, la tutela del territorio smette di essere protezione del patrimonio e diventa semplicemente uno strumento di blocco.

E quando il potere pubblico può fermare tutto sulla base di ciò che potrebbe accadere, anziché su ciò che esiste davvero, il risultato non è la difesa del paesaggio. È la paralisi del Paese.


di Sandro Scoppa