giovedì 7 marzo 2024
Il 26 febbraio 2024 passa insieme al Decreto legge Pnrr anche il “Piano transizione 5.0” valido per il biennio 2024-2025. Il Piano consiste nell’incentivare le imprese a effettuare investimenti tesi alla digitalizzazione e al risparmio energetico. Legare il credito alla riduzione dei consumi già significa che il credito di imposta sia utilizzabile solo per investimenti tesi a diminuire l’autoconsumo dell’azienda. Sono ovviamente esclusi gli investimenti speculativi atti, ad esempio, a produrre energia per la vendita.
Gli investimenti ammissibili sono gli acquisti di beni materiali e immateriali già indicati nel Piano industria 4.0 in vigore negli anni precedenti. Questo non significa che il credito di imposta Industria 4.0 sia cumulabile con quello Transizione 5.0: i crediti di imposta non sono cumulabili, ma i beni inclusi nel credito di imposta Transizione 5.0 devono essere contenuti negli allegati A e B della Legge 232/2016 (Industria 4.0). Per semplicità, alcuni beni dell’elenco permetteranno il solo accesso al credito di imposta Industria 4.0 (beni che non generano risparmio energetico o lo generano sotto la soglia minima), mentre altri potranno beneficiare del credito di imposta Transizione 5.0. Per una migliore comparazione, per il 2024 il credito di imposta Industria 4.0 prevede:
– per investimenti fino a 2,5 milioni: 20 per cento;
– per investimenti tra 2,5 e 10 milioni: 10 per cento;
– per investimenti tra 10 e 20 milioni: 5 per cento.
Veniamo ora al credito di imposta Transizione 5.0: sono previste tre opzioni. Ossia:
1) miglioramento dell’efficienza energetica: questo tipo di investimento riguarda l’acquisto di nuovi beni strumentali progettati per potenziare i processi produttivi riducendo il consumo energetico;
2) acquisto di beni necessari per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti rinnovabili (ad esclusione delle biomasse);
3) spese dedicate alla formazione del personale per lo sviluppo di competenze relative ai temi della transizione verde (non finanziabile da sola).
Il credito si suddivide in tre classi, a seconda della dimensione degli investimenti e dell’efficientamento energetico raggiunto;
– la classe I raggiungere il 3 per cento di efficientamento energetico o il 5 per cento di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento;
– la classe II raggiungere il 6 per cento di efficientamento energetico o il 10 per cento di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento;
– la classe III raggiungere il 10 per cento di efficientamento energetico o il 15 per cento di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento (vedi qui la scheda).
Il credito di imposta è utilizzabile in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2025. L’eccedenza potrà essere compensata negli anni successivi in 5 rate annuali. L’efficientamento energetico raggiunto dovrà essere certificato da uno di questi soggetti:
– Ege (Esperto in gestione dell’energia) accreditate Uni Cei 11339;
– Esco accreditate Uni Cei 11352;
– organizzazioni accreditate ISO50001;
– geologi, ingegneri e periti industriali iscritti all’ordine professionale di riferimento e appartenenti all’organico della società richiedente la diagnosi energetica.
L’ultima nota è dedicata ai pannelli fotovoltaici. Per entrare nell’agevolazione i pannelli devono essere stati prodotti nell’Unione europea con un’efficienza di cella minima pari al 21,5 per cento. Per quelli a maggiore efficienza è prevista una maggiorazione del 120 per cento (efficienza minima dei pannelli al 23,5 per cento) e del 140 per cento (efficienza minima pannelli al 24 per cento). Le aliquote qui sopra potranno arrivare all’aliquota massima del 63 per cento (esempio: classe III, investimenti fino a 2,5 milioni 45 per cento x 140 per cento = 63 per cento).
di Alessandro Cotturri