L’attività del consulente finanziario

mercoledì 24 gennaio 2024


Evoluzioni normative e impatto sull’attività del professionista

L’articolo 5 della Mifid II (Markets in Financial Instruments Directive) stabilisce che l’accesso alla prestazione di servizi di consulenza finanziaria a titolo professionale sia subordinato al rilascio di un’autorizzazione da parte di un’Autorità di vigilanza competente. In Italia, il Tuf (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) dispone che l’esercizio professionale di tali servizi nei confronti del pubblico sia riservato a Sim, imprese d’investimento Ue, banche italiane, banche Ue ed imprese di Paesi terzi autorizzate. Anche le persone fisiche in possesso di requisiti stabiliti con regolamento del Ministero delle Finanze (Regolamento Consob Intermediari numero 20307) possono accedere alla qualifica di consulente finanziario, seguendo un iter autorizzativo che li abilita alla prestazione del servizio al pubblico attraverso l’iscrizione in un apposito Albo unico. Ma andiamo con ordine. Vediamo quali sono state le evoluzioni normative legate al riconoscimento dell’attività del consulente finanziario.

1) Nel 1977 nasce Anasf (Associazione nazionale consulenti finanziari) con l’obiettivo di ottenere il riconoscimento della professione e garantire la tutela dei risparmiatori.

2) Nel 1988 nasce il primo Codice deontologico di autodisciplina della professione di settore finanziario.

3) Tra il 1989 e il 1991, a seguito della Legge 1/9 disciplina dell’attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull’organizzazione dei mercati mobiliari, la Consob gestisce il primo Albo unico nazionale dei promotori finanziari e gli esami di accesso.

4) Nel 2007 l’Unione europea ha emanato la prima Direttiva Mifid con gli obiettivi di rafforzare la tutela degli investitori, aumentare la trasparenza del mercato degli strumenti finanziari ed incrementare la concorrenza e l’efficienza dei mercati di capitali.

Ecco che, dopo aver ben delineato le caratteristiche del servizio di consulenza finanziaria, di chi lo può erogare e di chi ne deve vigilare la corretta esecuzione, avviene la definitiva consacrazione a servizio professionale. I cambiamenti economici, finanziari e di mercato ne hanno fatto, oggi, un servizio a elevato valore aggiunto che ha, di fatto, cambiato l’approccio dell’intermediazione mobiliare. Il non elevato livello di educazione finanziaria medio esistente, unito ai recenti scandali finanziari, hanno sancito che il collocamento, la distribuzione, l’offerta, la promozione di strumenti finanziari –  in antitesi al trading fai da te – oggi più che mai devono essere fatti con l’ausilio di una consulenza evoluta. Finalmente, dopo numerose incerte collocazioni nel panorama giuridico, talvolta nei servizi d’intermediazione mobiliare ora nei servizi accessori d’investimento, si delineano i tratti caratteristici del servizio e di chi lo può erogare. La semplice promozione o distribuzione di prodotti finanziari ora necessita di maggiori contenuti di elevata professionalità. Si crea finalmente l’embrione per lo sviluppo di una nuova area dei servizi finanziari, avente lo scopo di aiutare famiglie e imprese a pianificare la gestione del proprio patrimonio in funzione dei bisogni futuri prevedibili. La consulenza finanziaria sta diventando sempre di più un’attività che con lo sviluppo della tecnologia riesce a fornire un servizio sempre più personalizzato.


di Davide Battisti