Concordato biennale preventivo: accordo col fisco

giovedì 9 novembre 2023


L’anno 2024 vedrà la reintroduzione dell’accordo tra fisco e contribuente sulle imposte dirette da corrispondere per le successive due annualità.

Nella seduta del 3 novembre scorso, infatti, il Consiglio dei ministri ha approvato in via preventiva uno schema di decreto legislativo contenente norme in ordine al riordino del procedimento accertativo e sul concordato biennale preventivo. Concentriamoci sul secondo punto.

Per i contribuenti di minori dimensioni titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, l’Agenzia delle entrate, sulla base dei dati in proprio possesso, proporrà un accordo contenente le imposte dirette (Irpef, Ires e Irap) da pagare per le successive due annualità.

Saranno interessati i contribuenti per i quali si applicano gli Isa (Indici sintetici di affidabilità), esercenti attività d’impresa o di arte e professione i quali, nel periodo d’imposta precedente a quello a cui si riferisce la proposta, abbiamo conseguito un punteggio di affidabilità almeno pari ad 8 (anche a seguito di adeguamento) e non abbiano singoli debiti fiscali o previdenziali superiori singolarmente a 5mila euro incluse sanzioni e interessi. Non concorrono al limite i debiti sospesi o rateizzati.

Unitamente i contribuenti non dovranno aver omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi negli ultimi tre periodi d’imposta e, nello stesso lasso di tempo, non dovranno aver riportato condanne per reati relativi alle imposte sui redditi ed all’Iva, falso in bilancio, impiego di denari e beni provenienti da fonti illecite, riciclaggio ed autoriciclaggio.

L’Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei contribuenti i dati e l’importo delle imposte da versare entro il 30 aprile 2024 (15 marzo per le annualità successive) con adesione entro il mese di luglio 2024 (giugno a regime).

Con l’accettazione del concordato i soggetti coinvolti verseranno, sulle annualità oggetto di accordo ed a titolo di imposte dirette, soltanto quanto stabilito nel piano a prescindere dall’ammontare di reddito conseguito evitando al contempo attività accertative. Queste ultime saranno concentrate sui contribuenti che non accetteranno l’accordo.

Viene prevista una sorta di scappatoia per i contribuenti che dichiarano un reddito inferiore del 60 per cento rispetto a quello previsto/stimato nel piano di concordato: in tal caso viene programmata la fuoriuscita dal concordato. L’ipotesi in questione, però, è vincolata ad eventi eccezionali i quali saranno definiti da un successivo decreto da parte del Mef.

Le ipotesi di decadenza sono sostanzialmente quattro:

– cessazione dell’attività svolta,

– modifica dell’attività svolta,

– nel caso in cui a seguito di un’attività accertativa l’Amministrazione finanziaria riscontri attività non dichiarate o inesistenza/indeducibilità di passività dichiarate, per un valore superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati;

– modifiche o integrazione della dichiarazione dei redditi da cui si evinca una quantificazione del reddito differente rispetto a quelli in base al quale è stato proposto il concordato.

Restano fermi gli obblighi di natura contabile e nulla cambia in tema di Iva. Per espressa previsione normativa rientreranno nella disciplina dell’accordo biennale anche i contribuenti che applicano il regime forfettario.

Il Governo stima un introito, anche derivante dall’adeguamento agli Isa per poter rientrare nei requisiti richiesti per il concordato, di 748 milioni nel primo anno di applicazione.


di Marco Salvati e Mariano Totaro