Protezione del patrimonio: i principali strumenti utili/4

venerdì 3 novembre 2023


Il trust

Nei precedenti articoli ci siamo soffermati su alcuni strumenti utili alla protezione del patrimonio. In particolare, abbiamo parlato di polizze assicurative, intestazioni fiduciarie e società semplici. Abbiamo descritto il singolo strumento normativo e i vantaggi che ognuno di loro presenta all’utilizzatore. In questa circostanza, approfondiremo, invece, un altro istituto votato alla protezione del patrimonio. Si tratta del trust, uno strumento di origine anglosassone. Il trust è un istituto di origine inglese e dei Paesi del Common law, che consente la tutela e la conservazione del patrimonio oltre che la realizzazione di obiettivi non conseguibili attraverso l’uso di strumenti giuridici disponibili nei Paesi del civil law (tra cui l’Italia).

Il trust permette di realizzare la segregazione del patrimonio, ponendolo nella disponibilità del trustee nell’interesse di uno o più beneficiari, per il raggiungimento di uno scopo specifico. Vediamo come funziona. Il disponente, possessore di alcuni beni, attraverso questo istituto ha la possibilità di separarli dalla sua disponibilità, spossessandosene. In questo modo, non ha più la possibilità di gestire il suo patrimonio. I beni separati vengono gestiti da una persona, trustee. Questi ha la proprietà legale del trust e ne è titolare dei relativi diritti. Tuttavia, i beni rimangono nel patrimonio del trust. Il trustee gestisce il patrimonio come ne fosse proprietario per un determinato scopo lecito, in favore di uno o più soggetti. Vediamo quali sono gli attori che intervengono nel trust:

il disponente (settlor) costituisce il trust e ne determina la regolamentazione;

– il trustee è la persona (fisica o giuridica) a cui il disponente trasferisce i beni con il compito di amministrarli;

– i beneficiari (beneficiaries) sono coloro che sono indicati nel trust quali destinatari della distribuzione dei beni in trust;

– il guardiano (protector) è la persona con l’incarico di vigilare e controllare che il trustee persegua gli scopi indicati dal disponente in modo corretto e che ha il potere di intervenire in caso di cambiamento delle condizioni originarie;

– I beni in trust (trust fund) rappresentano l’insieme dei beni costituiti in trust e i relativi redditi non distribuiti.

Tra disponente e trustee si instaura un rapporto detto di “affidamento” (ed è uno dei significati del vocabolo “trust”) e tale rapporto rappresenta la fonte delle obbligazioni e dei poteri del trustee. Uno degli elementi distintivi del trust è che esso sopravvive al disponente, a differenza di quanto avviene nel mandato fiduciario rispetto al fiduciante. Ciò abilita, per esempio, le funzioni di amministrazione e assegnazione dei beni agli eredi sotto determinate condizioni, cosa che non sarebbe possibile altrimenti. L’atto istitutivo del trust (trust deed) contiene le regole di amministrazione del trust, cui il trustee deve riferirsi per lo svolgimento della propria attività. Per garantire al trust l’autonomia giuridica necessaria a realizzare l’effetto segregativo, sia in ambito civilistico che in ambito fiscale, il trust deve essere necessariamente:

1) irrevocabile: il trasferimento dei beni in trust al trustee – sebbene eventualmente limitato nel tempo in relazione agli scopi del trust – deve essere definitivo e non riconducibile ad una mera interposizione;

2) discrezionale: il trustee deve gestire i beni in trust, mantenendo la propria autonomia nell’ambito delle regole contenute nell’atto di trust.

I beni in trust entrano nella sfera patrimoniale del trustee, ma costituiscono un patrimonio distinto dal patrimonio di quest’ultimo. È bene evidenziare alcuni concetti fondamentali che ci aiutano meglio a comprendere le logiche dello strumento:

i beni in trust costituiscono una massa distinta e non diventano parte del patrimonio del trustee; i beni trasferiti al trustee sono finalizzati al raggiungimento dello scopo del trust;

i beni trasferiti al trustee sono finalizzati al raggiungimento dello scopo del trust;

la proprietà del trustee è una proprietà “strumentale”, “temporanea”, “funzionalmente limitata”.

Il trustee relativamente ai beni in trust:

ha la rappresentanza nei negozi giuridici e negli atti amministrativi che interessano il trust e i suoi beni;

ha la capacità processuale attiva e passiva;

può comparire nella sua qualità di trustee dinanzi a notai e pubbliche autorità;

– può rivolgersi all’autorità giudiziaria.

Si tratta chiaramente di un istituto complesso che deve essere necessariamente valutato con professionisti del settore ed in grado modellare lo strumento sulla “pelle” del cliente.

(*) Leggi la prima parte

(**) Leggi la seconda parte

(***) Leggi la terza parte


di Davide Battisti