giovedì 21 settembre 2023
Nei precedenti articoli abbiamo evidenziato come le polizze assicurative e le intestazioni fiduciarie possano rappresentare degli strumenti validi per la protezione del patrimonio personale e aziendale. Anche le Società semplici sono un’altra valida opzione. La Società semplice appare oggi come una soluzione fisiologica ed è addirittura promossa dall’ordinamento per la gestione “statica” dei patrimoni. Il suo utilizzo rappresenta una modalità alternativa ad altre forme di detenzione della ricchezza in ambito familiare (comunione, trust).
Il principale motivo per cui si ricorre alla Società semplice è costituito dalla possibilità di definire una modalità di detenzione “comune” della ricchezza stabile ed efficiente, basata sulle regole del diritto societario. La Società semplice si è ormai da tempo affermata come società di mero godimento di beni mobili o immobili, posto che, per espressa previsione codicistica, non può svolgere attività commerciale. E come tale non può fallire, ma ha caratteristiche che permettono di salvaguardare il suo patrimonio dalle vicende personali dei singoli soci.
Da un punto di vista di asset protection è fondamentale sapere che il creditore particolare del socio di una Società semplice non può agire direttamente con azioni esecutive sui beni della società, poiché il sequestro e il conseguente pignoramento condurrebbero alla espropriazione della quota e porterebbero, quindi, all’attuazione di una trasformazione del rapporto sociale.
L’articolo 2270 del codice civile stabilisce, infatti, che il creditore particolare del socio può solo: 1) far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio debitore; 2) eseguire atti conservativi sulla quota spettante al socio debitore in caso di liquidazione; 3) nel caso in cui i beni personali del socio siano insufficienti a saldare il debito, può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore.
Ma vediamo nel dettaglio quali sono i vantaggi nella costituzione di una Società semplice:
– la conservazione di un patrimonio anche mobiliare attraverso la società semplice risulta più vantaggioso rispetto al regime della comunione (articolo 1100 del codice civile) laddove in quest’ultima viene previsto il diritto di ciascun partecipante alla comunione di chiederne lo scioglimento entro dati limiti di tempo (articolo 713 del codice civile e 1116 del codice civile);
– tramite il ricorso alla Società semplice è possibile limitare l’accesso alla “contitolarità” di soggetti terzi, estranei alla famiglia, sia sul piano della successione mortis causa (articolo 2284 del codice civile) che sul piano della circolazione “inter vivos” della quota (articolo 2252 del codice civile);
– si evita che le vicende patrimoniali pregiudizievoli di un soggetto si ripercuotano sugli altri (articolo 2270 del codice civile) e che la situazione di contitolarità sia minata nella sua stabilità;
– l’utilizzo della Società semplice si giustifica in ragione dell’economicità e flessibilità a livello di governance che la caratterizza e che le consente una gestione collettiva dei beni conferiti senza i vincoli e gli adempimenti che caratterizzano le società “commerciali” (di persone e di capitali).
La Società semplice viene utilizzata quale strumento di organizzazione del patrimonio e di pianificazione successoria, essendo favorita da un’ampia autonomia offerta ai soci nel disciplinare le vicende della partecipazione sociale in ipotesi di decesso di uno di questi.
L’articolo 2284 consente infatti ai soci superstiti di scegliere fra: la liquidazione della quota agli eredi del socio defunto; lo scioglimento della società; la continuazione della società con gli eredi, previo loro consenso.
Sotto il profilo fiscale, i redditi della Società semplice residente nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili (articolo 5 del Tuir).
L’ampia libertà di conformare i patti sociali nel modo più congeniale alle esigenze di programmazione successoria dei soci trova un limite in due fondamentali principi:
– il divieto di stipulare patti successori;
– l’inammissibilità di disposizioni che impongano ad un soggetto di assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile.
L’articolo 32 quater del dl numero 124 del 2019 ha previsto l’applicazione del principio di trasparenza nella tassazione dei dividendi anche ai soci di società semplice. Ora, il Decreto liquidità collegato alla Legge di bilancio 2020 (dl numero 23/2020) ha esteso detto principio anche ai dividendi di fonte estera. Pertanto, i dividendi corrisposti alle società semplici si intendono percepiti dai rispettivi soci, applicando il regime fiscale di questi ultimi.
Di conseguenza, il regime fiscale applicabile a tali dividendi segue la natura giuridica dei soci stessi, variando a seconda che si tratti di:
– persone fisiche;
– titolari di reddito d’impresa;
– soggetti Ires (come società di capitali).
Per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non relative all’impresa i dividendi sono soggetti a tassazione, con l’applicazione di una ritenuta d’imposta, nella misura del 26 per cento. Per la quota imputabile a soggetti titolari di reddito d’impresa, i dividendi corrisposti alle società semplici sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86 per cento del loro ammontare, nell’esercizio in cui sono percepiti.
Per la quota imputabile a tali soggetti Ires, ad esempio dividendi percepiti da società di capitali sono imponibili per il 5 per cento del loro importo, escludendo il 95 per cento del relativo ammontare. Di conseguenza, applicando l’aliquota Ires attualmente del 24 per cento subiranno una tassazione effettiva dell’1,20 per cento.
In conclusione, possiamo quindi dire che la Società semplice è un ottimo strumento per:
– la protezione del patrimonio finanziario;
– per gestire un patrimonio immobiliare (grazie all’esenzione quinquennale sugli immobili e all’imposta di successione e donazione calcolata sulla quota e non sul valore di mercato dei singoli immobili; dubbia appare in tal caso l’applicazione dell’esenzione ex articolo 3, comma 4-ter del Tusd, essendo la società semplice una società che non svolge attività d’impresa);
– in generale, per gestire un patrimonio con le regole del diritto societario senza ricadere nella ben più limitante comunione di beni;
– per gestire un patrimonio contando su un centro di imputazione di interessi (rilascio di garanzie), un sistema di regole flessibili che possono avvicinare la società semplice ad un trust e un’assenza di regole pubblicitarie (creditori soci della società semplice).
di Davide Battisti