Global minimum tax-2: chi guadagna e chi perde

martedì 31 agosto 2021


Dopo l’inquadramento, col precedente intervento su questo sito dei termini e dello scenario di riferimento dell’“accordo storico su una più stabile ed equa tassazione internazionale”, la Global minimum tax, definito l’11 luglio al G20 economico di Venezia, definiamo gli elementi costitutivi di tale riforma/rivoluzione fiscale.

Il progetto Beps, acronimo che indica l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, elaborato nell’ambito dell’Ocse e confluito nella Convenzione multilaterale sottoscritta da 131 Stati il 1 luglio scorso, infine consacrato dalla “benedizione” del G20 con l’acqua della Laguna, si basa su due pilastri: il primo prevede il trasferimento dei diritti impositivi agli Stati dove risiedono i consumatori che acquistano beni e servizi da una grande multinazionale; il secondo prevede un’aliquota minima di almeno il 15 per cento, che dovrà essere in ogni caso applicata in loro danno nei Paesi in cui esse hanno deciso di avere sede fiscale.

La nuova disciplina riguarderà sia l’attività di commercio digitale che le attività tradizionali, ma non coinvolgerà le attività finanziarie, essendo prevista l’espressa esclusione dei fondi delle fondazioni e delle società finanziarie in genere. Va chiarito che il Pillar 1 (il primo pilastro) prevede il trasferimento dei diritti impositivi, cioè il potere di tassare, ai “market States”, dove cioè risiedono i consumatori che acquistano beni e servizi da una grande multinazionale. Le imprese con una cifra di affari annuale di oltre 20 miliardi di euro e un margine di profitto del 10 per cento saranno imponibili, cioè saranno tassate, sulla parte del loro profitto conseguito nello Stato di commercializzazione, a prescindere di dove abbiano sede fiscale.

La società sarà dunque tassata, pur in assenza di una reale, concreta, materiale presenza fisica sul mercato o all’interno di un determinato Stato, garantendo a un dato Paese la possibilità di tassare le imprese non residenti che, pur non possedendo in quella giurisdizione alcun radicamento fisico (uffici, impianti), ne derivano comunque una certa quantità di ricavi, tramite per esempio le transazioni on-line effettuate da propri cittadini o comunque residenti. Il margine di profitto rappresenta la redditività effettiva dell’azienda e indica la percentuale di utile netto calcolata sul ricavato netto delle singole vendite, cioè dedotti sconti resi e rimborsi, per cui la previsione del valore minimo standard del 10 per cento restringe la tassazione del primo pilastro alle sole imprese in buona salute economica.

Le regole per la ridistribuzione di tali profitti residui o in eccesso delle multinazionali rispetto alla soglia del 10 per cento non sono ancora state stabilite: a oggi si ipotizza una quota tra il 20 o il 30 per cento di tali profitti extra o residui che andrebbero redistribuiti tra gli Stati di commercializzazione. Il Pillar 2 (il secondo pilastro), invece, prevede la tassazione delle multinazionali, incluse le proprie controllate e sussidiarie, con ricavi annuali non inferiori a 750 milioni di euro per ogni singolo market State, nei Paesi dove esse hanno eletto sede fiscale, non inferiore al 15 per cento: qualora vi sia un’aliquota nazionale più bassa, le multinazionali sarebbero chiamate a una contribuzione fiscale per differenza fino alla concorrenza della global minimum tax, e alla sua finale retrocessione, con il meccanismo dei crediti di imposta sui ricavi oltre confine, a beneficio dei market States di riferimento.

L’apparente condivisione riscontrata a livello internazionale a tale quadro di rinnovata fiscalità non può far passare sotto silenzio la dichiarata contrarietà di non pochi Paesi: tra essi si collocano non soltanto i tradizionali Paradisi fiscali offshore, caraibici e non solo – basti pensare alle europee Channel Islands! – ma anche Stati membri dell’Unione europea come Ungheria, Irlanda ed Estonia, o comunque Stati europei come la Svizzera. La resistenza di Ungheria, Irlanda ed Estonia è comprensibile alla luce del sostegno che l’attrattività fiscale dei propri sistemi conferisce alle altrimenti asfittiche loro economie, con buona pace delle proteste del presidente dell’Authority italiana sulla Concorrenza, Roberto Rustichelli, che già nel luglio 2019, appena insediatosi, aveva tuonato contro il dumping fiscale, in punto di imposte sul reddito delle società, in danno della nostre imprese, da parte di alcuni Stati dell’Ue, soprattutto Lussemburgo e Olanda, osservati speciali nell’attuale round negoziale.

Al netto delle attività elusive che le multinazionali è facile immaginare si sforzeranno di adottare, non mancano problemi formali, specie quanto alla coesistenza con le preesistenti legislazioni nazionali in materia di tassazione delle attività di commercio digitale (cosiddetta digital tax), che potrebbero determinare una poco pronosticata eterogenesi dei fini: come è noto, il diavolo si nasconde nei dettagli.

È sufficiente l’esempio degli Usa, il cui attuale presidente Joe Biden è il formale promotore dell’accordo sancito con il G20: essi immaginano di trarre un sostanzioso incremento del proprio gettito con l’introduzione di un’aliquota fiscale al 15 per cento, superiore a quella applicata dalla normativa interna. La Gilti-Global Intangible Low-Taxed Income tassa le società multinazionali statunitensi (tra cui le Big Tech Google, Amazon, Facebook e Apple, le cosiddette Gafa) sui redditi da queste prodotti all’estero con una aliquota oscillante tra il 10,5 e il 13,125 per cento: il differenziale con la global minimum tax potrebbe essere più che compensato, nel caso di effettivo adeguamento di tutti alla aliquota del 15 per cento dalla deducibilità dei crediti di imposta, oggi sostanzialmente esclusa dalla Gilti, di cui le multinazionali andrebbero a godere per le proprie attività all’estero, con un saldo finale addirittura deteriore rispetto alle entrate attualmente perseguibili in base alla Gilti stessa (Daniel Bunn inAdoption of Global Minimum Tax Could Raise Us Revenue… or Notdel 19 agosto 2021).

Peraltro, che si tratti di un Robin Hood al contrario è dimostrato dalla circostanza che l’iniziativa non sia di Stati poveri o in via di sviluppo – le cui quote di ricollocazione dei profitti delle multinazionali da ridistribuire saranno inevitabilmente di peso minimo – ma di Usa, Francia e Germania: esse contano su un maggiore gettito fiscale nazionale in virtù dall’applicazione del principio per cui saranno gli Stati più popolosi, tra cui anche India e Cina, a trarre maggiore beneficio dalla riallocazione delle risorse fiscali del primo pilastro, più vantaggiose per i Paesi con maggiore capacità di consumo.

In vista della riunione dei capi di Stato e di Governo del G20 della fine del prossimo ottobre a Roma, in cui è auspicato che possa essere raggiunto un accordo definitivo che renda operativa la riforma al più tardi nel 2023, sarà forse opportuno far uscire il dibattito dal ristretto ambito dei tecnicismi fiscali degli addetti ai lavori, e consentire che la questione venga affrontata a livello dell’opinione pubblica mondiale e dei singoli Paesi. Lo scopo è di giungere a soluzioni consapevoli, realmente oggetto di idonea riflessione, e a scelte le più ampiamente condivise.

(*) Tratto dal Centro studi Rosario Livatino


di Renato Veneruso (*)