Mancato riconoscimento del perdono giudiziale e obbligo di motivazione

mercoledì 24 agosto 2022


Con la sentenza della sezione 2 penale, 22 aprile 2022 numero 26025, depositata il 6 luglio, i giudici di legittimità hanno annullato con rinvio il provvedimento della Corte d’appello di Caltanissetta-sezione minorenni, che aveva confermato la decisione del Tribunale per i minori in relazione a reati di estorsione commessi dal minore. Il principio in diritto affermato, in coerenza con il favor minoris che permea il processo minorile, qualora sussistano i presupposti del perdono giudiziale, è che il giudice deve dar conto delle ragioni della mancata concessione del beneficio.

Il perdono giudiziale, disciplinato dall’articolo 169 del codice penale, è un istituto calibrato sulla figura del giovane reo, e tuttora precluso per gli adulti, sebbene ne sia stata più volte proposta l’estensione al processo ordinario. L’intenzione del legislatore del 1930 era di introdurre uno strumento teso a scongiurare la prospettiva di un’esperienza carceraria dei soggetti minori, quando si fossero resi autori di reati dal minimo disvalore penale, connotati da occasionalità: l’istituto si correlava alla incompiutezza del processo formativo della personalità del minorenne del quale si auspicava il recupero, sia pure attraverso un “primo” incontro con la giustizia.

Con l’entrata in vigore della Costituzione, e con essa l’affermazione dei superiori principi di rieducazione del reo e del favor minoris di cui agli articoli 27, 30 e 31 della Costituzione, il perdono giudiziale si arricchisce, si aggancia alla necessità di riconoscere al minore una ulteriore opportunità di reintegrazione nel corpo sociale mediante l’estinzione del reato. Rinunciando alla prosecuzione del procedimento penale, si richiama il minore sull’antisocialità del comportamento tenuto, senza tuttavia esporlo ai rischi criminogeni del contesto carcerario, oltre che agli effetti stigmatizzanti del processo e della condanna.

Sui presupposti applicativi del beneficio, l’articolo 169 del codice penale stabilisce che, una volta accertata la responsabilità dell’imputato minorenne, il perdono giudiziale sia concesso per un reato sanzionato con una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a 1549 euro, anche se congiunta alla pena detentiva, e sempre che l’autore del reato non abbia già riportato condanna a pena detentiva per delitto, pur se è intervenuta la riabilitazione, e non sia delinquente o contravventore abituale o professionale: l’applicazione dell’istituto seguirà solo dopo un positivo giudizio prognostico alla stregua delle circostanze elencate nell’articolo 133 del codice penale, presumendo che il minore si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati. Ai fini di tale valutazione, sono centrali gli accertamenti sulla personalità del giovane autore di reato, condotti avvalendosi con l’ausilio di esperti, che il giudice potrà consultare senza formalità, secondo quanto disposto dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 448/1988.

La prognosi favorevole è un presupposto che accomuna tale istituto alla sospensione condizionale della pena (art. 164, comma 1, codice penale): il giudice ha pertanto la possibilità di scegliere tra queste misure, se ritenga di dovere contenere la pena entro i limiti di cui all’articolo 169 del codice penale: la scelta tra i due benefici deve, in ogni caso, tenere conto della differenza di ratio e di finalità a essi sottese, oltre che degli effetti differenti che promanano da ciascuno di essi. Mentre nel perdono giudiziale l’effetto estintivo del reato segue immediatamente all’irrevocabilità della sentenza che lo applica, nell’ipotesi di sospensione condizionale esso risulta differito nel tempo, e subordinato alle condizioni previste dalla legge. Sarà quindi auspicabile l’applicazione della sospensione condizionale, meno vantaggiosa del perdono giudiziale, qualora si ravvisi l’opportunità di consolidare il processo di ravvedimento del reo attraverso la concreta individuazione della pena e la minaccia di revoca del beneficio.

Le osservazioni finora svolte permettono di considerare le argomentazioni della Suprema Corte, che nel caso richiamato ha censurato il difetto di motivazione sulla concedibilità del perdono giudiziale. I giudici di legittimità hanno dapprima messo in evidenza le differenze strutturali insite negli istituti del perdono giudiziale e della sospensione condizionale della pena, quantunque le stesse pervengano sul piano teleologico al medesimo effetto di estinzione del reato. Delineati i caratteri distintivi dei due benefici, al giudice è riconosciuta la facoltà di scegliere lo strumento più efficace per puntellare nel giovane sia le controspinte psicologiche del reato, sia le basi di un suo pieno recupero (confronta sezione 6, Sentenza numero 16017 del 31 ottobre 2013 Rv. 259760-01).

Nondimeno, questa valutazione di opportunità circa la scelta della misura più adeguata nel caso concreto deve muoversi nella cornice finalistica del recupero del minore, coessenziale alla stessa natura del procedimento minorile. L’assenza di motivazione sulla concessione o mancata concessione del perdono rischia di frustrare in radice le chiare ed irrinunciabili prerogative del processo minorile informato al principio costituzionale del favor minoris, e ravvisabili nella necessità di recuperare il giovane autore di reato affrancandolo dalla stigmatizzante esperienza del circuito processuale e punitivo. Alla luce di questi rilievi, i giudici di legittimità hanno pertanto disposto l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Caltanissetta in diversa composizione.

(*) Tratto dal Centro studi Rosario Livatino


di Giuseppe Paci (*)