Registro della bigenitorialità: buone intenzioni, esiti, dubbi

Negli ultimi anni in alcuni Comuni italiani è stato adottato il cosiddetto “Registro della bigenitorialità”, con lo scopo di dare attuazione pratica al principio di bigenitorialità sancito dalla Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989. È positivo il fatto che si sia voluto dare una risposta alle domande di aiuto di genitori separati, che lamentano difficoltà nell’avere informazioni riguardo ai figli a causa della mancata collaborazione da parte dei genitori collocatari. Ma una verifica oggettiva, che vada oltre le intenzioni, fa dubitare che il registro sia uno strumento adeguato alla effettiva tutela dei minori.

I registri della bigenitorialità finora introdotti in alcuni Comuni italiani presentano il medesimo scopo dichiarato: quello di attuare il principio della bigenitorialità attraverso l’annotazione dei dati anagrafici – nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza – e dei recapiti telefonici di ciascun genitore, in modo che questi ricevano entrambi, da parte delle amministrazioni pubbliche, le medesime comunicazioni relative ai figli.

L’iscrizione nel registro non ha quindi alcun rilievo ai fini anagrafici: il minore, di cui vengono annotate le generalità, continua ad avere una sola residenza; serve ai genitori per acquisire informazioni di carattere sanitario, scolastico o amministrativo relative ai figli. Lo scopo – come indicato nei diversi regolamenti comunali per la tenuta dei registri ‒ è quello di applicare in concreto quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: richiamata dai sostenitori del registro, essa mette in evidenza la necessità che il minore sia accompagnato durante il suo sviluppo da entrambe le figure genitoriali, sul presupposto – come si legge nel preambolo – che la famiglia sia, anche nel caso di genitori separati, l’“ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli”, in quanto bambini e adolescenti, ai fini dell’armonioso e completo sviluppo della loro personalità, devono poter “crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione”.

Nel nostro ordinamento è stato dato risalto al principio di bigenitorialità con la legge numero 54/2006, recante disposizioni in materia di separazione dei genitori, attraverso la previsione dell’affidamento condiviso, che consiste nell’esercizio della responsabilità genitoriale di comune accordo. L’affidamento esclusivo a uno solo dei genitori costituisce invece ipotesi residuale nel caso in cui, a un’attenta valutazione del caso concreto, si ritenga pregiudizievole per il minore l’affidamento condiviso.

La bigenitorialità è il diritto soggettivo dei figli di minore età di ricevere da entrambi i genitori – anche in caso di separazione ‒ le cure e le attenzioni di cui necessitano per crescere in maniera sana ed armoniosa. Ciò significa che, nello spirito della legge e dei principi a tutela dei minori, i genitori sono innanzitutto chiamati a mettere da parte le loro ostilità e a impegnarsi nel collaborare come coppia genitoriale, al fine di garantire ai figli quell’ambiente “di felicità, di amore e di comprensione” fondamentale per lo sviluppo equilibrato della loro personalità. Se un genitore non collabora, il suo comportamento deve essere valutato dal Giudice, il quale, nell’interesse del singolo minore coinvolto, può anche affidare il figlio in via esclusiva al genitore che ha lamentato in modo fondato la mancanza di collaborazione e l’ingiustificato ostruzionismo dell’altro.

Presupposto della collaborazione è certamente il mantenimento del dialogo, che si estrinseca anche attraverso lo scambio di informazioni che riguardano i figli. In particolare, il genitore presso cui i figli sono stati collocati ha il dovere di trasmettere all’altro genitore le informazioni necessarie, in modo da consentirgli un’effettiva partecipazione: si pensi alle notizie circa lo stato di salute, circa l’andamento scolastico, o ancora circa eventuali difficoltà personali o relazionali del minore. Per esercitare in maniera condivisa la responsabilità verso i figli, i genitori devono infatti trovarsi su un effettivo piano di parità, anche con riferimento alle informazioni relative alla vita dei figli.

Purtroppo, non sempre i genitori mettono in pratica comportamenti coerenti con l’affidamento condiviso, come è stato osservato dai diversi proponenti e sostenitori del registro della bigenitorialità. Le ragioni possono essere diverse: difficoltà ad accettare la separazione, sentimento di rivalsa nei confronti dell’altro per la fine della relazione, incompatibilità caratteriali, problemi a gestire le emozioni, incapacità di comunicare in maniera rispettosa ecc. In questi casi però a pagarne le spese sono soprattutto i figli. È quindi apprezzabile aver dato risalto alla questione e aver cercato soluzioni volte ad attuare pienamente e in maniera effettiva il principio di bigenitorialità.

Occorre tuttavia domandarsi – al fine di tutelare al meglio i minori ‒ se e in che misura il registro della bigenitorialità sia uno strumento adeguato al raggiungimento dello scopo previsto. Alcuni elementi fanno dubitare della concreta efficacia del registro, nonché della sua necessità. Vi sono inoltre timori che, per come è stato finora disciplinato, il registro della bigenitorialità alimenti ulteriormente i conflitti in quelle coppie genitoriali in cui manca il doveroso passaggio di informazioni relative ai figli, ossia proprio le principali destinatarie dello strumento in esame.

I registri della bigenitorialità prevedono in genere che la domanda di annotazione possa essere presentata da entrambi o da uno solo dei genitori, quindi presumibilmente anche all’insaputa dell’altro. È vero che è previsto che in caso di domanda presentata da uno solo dei genitori il Comune provveda poi a inviare apposita informativa all’altro genitore, mettendolo a conoscenza dell’avvenuta iscrizione; tuttavia qualora vi sia già conflittualità – e se si ricorre al registro è probabile che vi sia – la presentazione di una domanda senza il previo coinvolgimento dell’altro potrebbe costituire un ulteriore motivo di discussione e alimentare le ostilità fra i genitori.

Non va infatti sottovalutato l’impatto emotivo che può avere per un genitore apprendere che l’altro, a sua insaputa, ha fatto annotare i dati del figlio in un registro non previsto né dalle leggi nazionali in materia di separazione e tutela dei minori, né dal provvedimento del Tribunale: quella decisione arbitraria potrebbe quindi essere interpretata come mancanza di fiducia, come provocazione, come ritorsione. Potrebbero inoltre essere sollevate questioni sulla tutela della privacy del minore: un genitore potrebbe per esempio ritenere contrario all’interesse del figlio inserire il suo nominativo e i suoi dati personali in un registro che prevede – come si trova in diversi regolamenti comunali in materia ‒ “la comunicazione dei dati del registro ad altri Enti/Istituzioni/Ordini professionali che interagiscono con la vita del minore”.

Vi sono dunque diverse ragioni per supporre che il mancato accordo circa la domanda di annotazione costituisca ulteriore motivo di litigio, con evidente pregiudizio per i figli. Il principio di bigenitorialità valorizza il confronto dei genitori, affinché ‒ insieme ‒ prendano decisioni per il bene dei figli (e in caso di contrasto ogni decisione è rimessa al Giudice). La presentazione di istanze che riguardino i figli senza il coinvolgimento e il consenso dell’altro genitore appare, pertanto, contraria allo spirito della bigenitorialità. Si pone dunque un problema di coerenza: uno strumento che ha l’obiettivo di promuovere la bigenitorialità dovrebbe valorizzare l’accordo delle parti, non già prescindere dallo stesso.

Oltre a ciò, vi sono altre ragioni che portano a dubitare dell’efficacia e della reale necessità del registro. Per quanto riguarda l’efficacia, dal momento che il registro – per come è stato attualmente disciplinato a livello comunale ‒ consiste in un mero strumento per garantire a entrambi i genitori la ricezione delle comunicazioni, di per sé non può dirsi che favorisca la bigenitorialità. Può favorire la parità delle informazioni acquisite, ma non la bigenitorialità che, come si è detto, è altro e non può prescindere dalla collaborazione dei genitori, su cui si basa l’affidamento condiviso. La bigenitorialità rischia di rimanere un concetto vuoto se i genitori non collaborano fra di loro e la prima forma di collaborazione è costituita proprio dal reciproco passaggio di informazioni e comunicazioni che riguardano i figli.

La mera ricezione delle comunicazioni inviate da soggetti terzi non garantisce affatto che poi entrambi i genitori si attivino per prendere assieme decisioni per il bene dei figli. Non è chiaro, inoltre, quali sarebbero le comunicazioni altrimenti precluse al genitore non collocatario, che il registro garantirebbe.

Con riferimento ai trattamenti sanitari, entrambi i genitori devono prestare il consenso informato, posto che le decisioni di maggiore interesse per i figli, tra cui quelle riguardanti la salute, devono essere assunte di comune accordo dai genitori e in caso di contrasto la decisione è rimessa al Giudice. Con riferimento alla scuola, il Miur già da diversi anni, per mezzo della circolare numero 5336/2015, ha previsto che i dirigenti scolastici facilitino ai genitori separati “l’accesso alla documentazione scolastica e alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extrascolastiche previste nel Pof”.

Infine, con riferimento alle comunicazioni di natura amministrativa, è già previsto per legge il diritto di accesso agli atti amministrativi (articoli 22-23 della legge numero 241/1990), nonché il rilascio dei certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia (articolo 33 del Decreto del Presidente del Repubblica numero 223/1989). Ne consegue che il registro della bigenitorialità, secondo l’attuale disciplina pressoché identica nei vari Comuni, risulta essere uno strumento di scarsa utilità pratica, oltre che un potenziale motivo di conflitto in caso di mancato accordo dei genitori.

È vero che in diversi casi ancora non si riesce ad attuare la bigenitorialità, ma bisogna lavorare sulle cause della mancata attuazione; non sugli effetti. Il problema non sta tanto e solo nella mancata ricezione delle informazioni relative ai figli, quanto nelle cause che la determinano, ossia la mancanza di dialogo e di cooperazione: per attuare la bigenitorialità è prima di tutto indispensabile che i genitori comprendano l’importanza della loro collaborazione per il bene dei figli. Se non vi riescono è compito del Giudice, a tutela del superiore interesse dei minori coinvolti e nel contraddittorio delle parti, stabilire le modalità di esercizio delle responsabilità genitoriali.

Fermo restando che è lodevole l’intento di tutelare i minori rendendo effettivo il principio di bigenitorialità, sarebbe forse più utile alla realizzazione dello scopo investire nella formazione dei professionisti che operano nel settore della famiglia e dei minori, per favorire la cultura del rispetto e della collaborazione, e per sensibilizzare i genitori sui gravi danni per i figli derivanti dalla conflittualità genitoriale.

(*) Tratto dal Centro studi Rosario Livatino

Aggiornato il 03 agosto 2022 alle ore 12:48