Ddl Zan, il “capolavoro” dell’articolo 4

martedì 6 aprile 2021


Non è questione di idee. Il problema, quello vero, è la disgregazione dei cardini sui quali si regge il diritto penale.

Gli ineffabili autori del disegno di legge Zan, animati da uno integralismo etico paragonabile solo a quello di coloro che vogliono contrastare, all’articolo 4 del loro capolavoro, scrivono che sono salve le opinioni liberamente espresse, “purché non idonee” a determinare il pericolo di atti violenti o discriminatori.

La misura di quella idoneità – sciaguratamente attribuita al Giudice cui sarà affidata, con la definizione del caso concreto, la perimetrazione del penalmente rilevante – evidenzia un vizio genetico destinato ad infrangersi contro il muro dei principi costituzionali.

E, tuttavia, se possibile, la vera cifra della sovversione voluta dai suddetti ineffabili sta nel pericolo (concreto, nelle intenzioni di coloro) di compimento di atti discriminatori o violenti. Che cosa sia davvero, è difficile capire: se richiami (pleonasticamente, ma con ulteriori implicazioni) il principio di offensività dell’articolo 49 c.p., se disegni una condizione obiettiva di punibilità, ovvero, ancora, se integri un elemento di fattispecie e debba essere oggetto del dolo (e di quale dolo...).

Tutto questo, ovviamente, si innesta sui “motivi” che connotano condotte che già costituiscono (di per sé) reato, il cui evento è la lesione del bene protetto, ma che – ove faccia difetto, secondo il personale convincimento del magistrato, il pericolo concreto di cui si è detto – diventano penalmente indifferenti e rientrano nella categoria delle opinioni libere.

Un bel lavoro, non c’è nulla da dire. A me omofobi e razzisti fanno ribrezzo: li considero ignobili.

A scuola con loro – solo la cultura ci salverà – manderei anche gli autori del disegno di legge. Nella stessa classe, possibilmente come vicini di banco.


di Mauro Anetrini