Nuovo dpcm: possibile andare nelle seconde case, le Faq del Governo

venerdì 22 gennaio 2021


Si possono raggiungere le seconde case anche se si trovano in un’altra Regione o in una provincia autonoma (e anche da o verso le zone arancione o rossa). Il tutto solo per coloro che possono dimostrare di avere avuto il titolo per recarsi in quell’immobile prima dell'entrata in vigore del decreto-legge del 14 gennaio. Questo è quanto riportato nelle Faq (Frequently asked questions) del Governo. Va detto che si tratta di una possibilità limitata, poiché le disposizioni permettono, dal 16 gennaio 2021, di fare “rientro” alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza limitazione rispetto alle cosiddette “seconde case”. La casa di destinazione, per la cronaca, non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e ci si può recare unicamente tale nucleo. I requisiti potranno essere comprovati con copia del titolo, avente data certa o con una autocertificazione, soggetta a controlli. Dichiarare il falso, pertanto, è reato.

Sì a non conviventi in auto, davanti solo guidatore

Sarà possibile utilizzare l’automobile “con persone non conviventi, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina”. E ancora “l’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore”.

Ok agli accompagnatori per spostamenti tra regioni

Se una persona, con comprovata giustificazione, vuole spostarsi tra regioni ma è priva di auto o patente, oppure non è autosufficiente, può farsi accompagnare da un familiare (possibilmente convivente) o da una persona incaricata del trasporto, da e verso la propria abitazione. Se l’accompagnatore e l’accompagnato non sono conviventi, tutti e due devono indossare la mascherina.

Spostamento da zona rossa ad altre aree per motivi di lavoro, necessità o salute

Lo spostamento in aree con restrizioni diverse dalla zona rossa è possibile nel caso di “comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute”. Inoltre, è permesso “se strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista”.

Asporto fino alle 22 ma non a bar senza cucina

La vendita con asporto è possibile anche dalle 18 alle 22 ma è vietata in tali orari ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili-codice Ateco 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice Ateco 47.25)”. Non solo: “La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti”. Nelle parti relative a zona arancione e rossa, è evidenziato che “è consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati”.

Spostamenti tra regioni per i funerali

Sarà possibile spostarsi tra regioni di diverso colore per partecipare a funerali di parenti. “La partecipazione a funerali di parenti stretti (per tali potendosi ragionevolmente ritenere almeno quelli fino entro il secondo grado) o di unico parente rimasto sempre nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza, costituisce causa di necessità per spostamenti, anche tra aree territoriali a diverso rischio e con discipline differenziate per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid-19”.

Nella zona rossa confermate visite da parte di due persone

In area rossa, dal 16 gennaio al 5 marzo, sono consentiti spostamenti per motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione) ed è permesso il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, comprese le seconde case. Resta, tra le 5 e le 22, una volta al giorno, lo spostamento verso una sola abitazione privata, nello stesso Comune, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione. La persona o le due persone che si spostano possono portare con sé i figli (minori di 14 anni) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro. Per chi vive in un Comune fino a 5mila abitanti, lo spostamento è concesso anche entro i 30 chilometri dal confine del proprio Comune (quindi anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), ma con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di provincia. Il rientro a casa dopo essere andati a trovare amici o parenti deve avvenire tra le 5 e le 22, su tutto il territorio nazionale, sia nei giorni feriali che festivi. Gli spostamenti giustificati – tra le 22 e le 5 – rimangono quelli di lavoro, necessità o salute.

Spostamento tra zone per assistere persone non autosufficienti

Lo spostamento per assistenza a parenti non autosufficienti è permesso tra Comuni e Regioni in aree diverse dove “non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti”. Quindi, non è possibile spostarsi in numero superiore alle persone necessarie a garantire l’assistenza. In zona rossa, si può andare ad assistere un parente o un amico non autosufficiente poiché si tratta di una “una condizione di necessità”. Per quanto concerne le persone anziane o affette da altre malattie, va considerato “che sono categorie più vulnerabili e quindi occorre cercare di proteggerle dai contatti il più possibile”.

Genitori separati possono trovare figli, è sconsigliato portarli dai nonni

Separati o divorziati possono andare a trovare i figli minorenni pure in un’altra Regione o all’estero. “Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Regioni e tra aree differenti”. Spostamenti, questi, che dovranno avvenire “scegliendo il tragitto più breve” e rispettando le prescrizioni sanitarie. Per gli spostamenti da e per l’estero, bisogna prima informarsi sulle prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o in cui ci si deve recare. È possibile ma “fortemente sconsigliato” spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all’inizio o al termine della giornata di lavoro, in quanto “gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone”. Lo spostamento è ammesso “solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore”. In tal caso, lo spostamento dovrà avvenire “percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno”. Ma “è assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi”.

Sport all’aperto nei circoli in zona gialla

“È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, dell’area gialla, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (Fmsi), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli”.

Musei e luoghi della cultura in zona gialla

L’apertura al pubblico di musei, istituti e luoghi della cultura è permessa, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, con modalità di fruizione contingentata, rispettando le misure anti-Covid. Nella stessa maniera sono aperte al pubblico anche le mostre.

Caccia e pesca in area gialla ma non in zona rossa

Caccia e pesca, dilettantistica o sportiva, sono permesse, ovunque, in area gialla. Mentre in area arancione sono concesse solo nell’ambito del proprio Comune. Divieto, invece, in area rossa.

Dog sitting in zona rossa

Il dog sitting (assistenza all’animale di compagnia) è consentito perché è “attività lavorativa assimilabile a quella di collaborazione domestica”.


di Redazione