a) Condòmino intervenuto tardivamente in assemblea. In tema di assemblee condominiali, la legge non prevede particolari formalità in ordine alle modalità della votazione, sicché ai fini del calcolo delle maggioranze prescritte dall’art. 1136 cod. civ. deve tenersi conto del voto espresso dal condòmino intervenuto tardivamente, purché non oltre la chiusura del processo verbale di cui all’art. 1136 cod. civ. (cfr. Cass. sent. n. 9130 del 28.8.’93).

b) Condòmino allontanatosi prima della votazione. Al fine del calcolo delle maggioranze prescritte dall’art. 1136 cod. civ. per l’approvazione delle delibere assembleari, non si può tenere conto del voto del condòmino che, inizialmente intervenuto, si sia successivamente allontanato dichiarando di accettare quanto avrebbe deciso la maggioranza, perché soltanto nel momento della votazione le manifestazioni di voto espresse dai singoli condòmini confluiscono nella formazione della volontà dell’assemblea (cfr., fra le altre, Cass. sent. n. 4225 del 18.7.’85). Ciò, salvo il caso in cui, naturalmente, colui che si allontana non rilasci apposita delega scritta ad uno dei presenti.

c) Assemblea convocata in orario notturno. In mancanza di una norma che disponga il contrario, non esistono limiti di orario alla convocazione di un’assemblea condominiale; né la fissazione dell’assemblea in ora notturna può ritenersi completamente preclusiva della possibilità di parteciparvi (cfr. Cass. sent. n. 697 del 22.1.’00). La decisione della Cassazione va naturalmente interpretata in modo ragionevole.

(*) Presidente Centro studi Confedilizia

Aggiornato il 21 ottobre 2020 alle ore 11:59