I reati di genere (parte II)

martedì 13 ottobre 2020


Alcune riflessioni sullo stalking: reato di atti persecutori

Il reato di stalking o, più precisamente, quello di atti persecutori, è una fattispecie normativa introdotta nel nostro ordinamento dal Dl n. 11/2009, convertito dalla l. n. 38/2009, con il quale è stato inserito nel codice penale nel capo III del titolo XII e, tra i delitti contro la persona, l’art. 612-bis.

Con l’ingresso di questa fattispecie normativa, l’intento principale del nostro legislatore è stato quello di fornire una risposta sanzionatoria a tutti quei comportamenti che venivano inquadrati e disciplinati da altre e meno gravi tipologie di delitti, come la minaccia o violenza privata. Le norme precedenti, infatti, si erano dimostrate inidonee a tutelare le vittime, anche a fronte di condotte illecite di maggiore gravità, sia per la reiterazione delle stesse, sia per i loro effetti negativi sulle persone offese.

Per ovviare a tutto ciò è stato introdotto, con l’art. 612-bis cp, il reato di stalking che punisce chi “con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.

Lo stalking, così come affermato in una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, si caratterizza per il suo carattere abituale, dove l’evento di danno deve necessariamente rinvenirsi in una indotta modifica delle abitudini di vita della persona offesa e nell’ingenerarsi nella stessa di uno stato d’ansia, grave e perdurante. Tale ipotesi criminosa distingue al suo interno due possibilità, ciascuna delle quali è idonea a costituire reato. Difatti, ai fini della sua configurabilità, non è essenziale il mutamento di quelle che sono le normali abitudini di vita della vittima, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia costretto la vittima in uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità fisica o psichica.

La giurisprudenza ha definito lo stalking un reato “di evento”, non di condotta, giacché è sufficiente la produzione di un evento di danno per la sua sussistenza. Un perdurante stato di ansia o di paura, un fondato timore per l’incolumità propria, di un congiunto o di una persona affettivamente vicina, la costrizione ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita, comportano il reato di stalking.

La reiterazione delle condotte del presunto colpevole, non è sufficiente, tuttavia, da sola, alla sussistenza della colpa. È essenziale che il giudice dimostri la sussistenza di un nesso causale tra il contegno dell’agente e i turbamenti derivati alla vita privata della vittima. Pertanto, affinché possa dirsi configurabile il reato in oggetto deve essere accertato, l’effetto della complessiva e reiterata condotta persecutoria del soggetto agente sulla psiche e lo stile di vita della vittima, a seguito del disagio accumulato da quest’ultima, a nulla rilevando un eventuale atteggiamento conciliante della persona offesa.

In sostanza, si è in presenza di atti persecutori, anche quando le singole condotte siano ripetute in un arco temporale ristretto, purché le condotte lesive siano autonome e che la loro reiterazione costituisca causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice. Lo stalking, quindi, richiede la rappresentazione dell’evento quale conseguenza della condotta persecutoria reiterata, ossessiva e abituale, volontariamente perseguita dallo stalker.

Recentemente lo stalking è stato oggetto di un intervento normativo atto a prevenire il reato. Con la norma dell’art. 612-bis cp, infatti, si estende la protezione oltre alla vittima anche a quanti sono legati alla stessa da rapporti di parentela o da relazioni affettive. Inoltre, dal punto di vista probatorio, non è indispensabile una certificazione medica attestante uno stato patologico determinato da un comportamento persecutorio: la prova dell’alterazione può essere dedotta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall’agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona tale effetto destabilizzante.


di Pierpaola Meledandri