Bonifiche di siti industriali e diritto alla salubrità dell’ambiente

Tra dichiarazioni di intenti e tutela concreta

Il recupero ambientale delle aree industriali di Taranto, Porto Marghera, Gela e Priolo, così come di molteplici territori di tutto lo Stivale, è sempre più spesso al centro del dibattito politico e dei media.

Tante sono le dichiarazioni di intenti, da parte di tutti i “protagonisti” in campo: per un verso sono i gruppi industriali ad annunciare il recupero di aree martoriate da uno sviluppo industriale quantomeno discutibile e, per un altro verso, è la “parte politica” ad invocare il diritto alla salute ed alla salubrità dell’ambiente, dimostrandosi tuttavia inconcludente, troppo spesso, nell’adozione di misure concrete.

Ma a fronte di promesse di risanamento sovente o quasi sempre non mantenute, soprattutto da parte di Pubbliche amministrazioni incapaci di tradurre in atti concreti la tanto decantata tutela ambientale, vi sono eccezioni che meritano una menzione particolare. È il caso della bonifica del suolo e della falda della storica fabbrica Way-Assauto di Asti. È di pochi giorni or sono l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 10/2019, che si è espressa su un’annosa questione che ha conosciuto importanti sviluppi dopo che la Provincia di Asti aveva individuato nella Alcatel-Lucent Italia S.p.A., oggi Nokia, il terzo soggetto responsabile delle attività di bonifica del suolo e della falda della storica fabbrica astigiana. La controversia nasceva a seguito di complessi giudizi civili e penali relativi al sito industriale ed alla contaminazione del sottosuolo e della falda acquifera, provocata dal cromo esavalente e da solventi clorurati che venivano utilizzati nella produzione di ammortizzatori per autovetture e per treni.

Ebbene, il Comune di Asti e soprattutto la Provincia di Asti (il tanto vituperato ente locale oggetto degli strali dell’antipolitica, che pensa di poter risolvere i problemi della nazione con la sua abolizione), nella specie, hanno dimostrato capacità amministrative di assoluto rilievo, riuscendo a spuntarla in un duro giudizio amministrativo avviato da Nokia Solutions and Networks S.p.A., già Alcatel-Lucent Italia S.p.A., nel corso del quale gli atti adottati hanno resistito alle molteplici censure spiegate dal gruppo industriale.

Il principio di diritto espresso dall’adunanza plenaria è tranciante e riconosce la bontà dell’operato delle Pubbliche amministrazioni, evidentemente scrupolose ed attente nell’applicazione della normativa in materia di diritto dell’ambiente: “La bonifica del sito inquinato può essere ordinata anche a carico di una società non responsabile dell’inquinamento, ma che sia ad essa subentrata per effetto di fusione per incorporazione, nel regime previgente alla riforma del diritto societario, e per condotte antecedenti a quando la bonifica è stata introdotta nell’ordinamento giuridico, i cui effetti dannosi permangano al momento dell’adozione del provvedimento”.

In ragione di ciò, l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha riconosciuto la Nokia Solutions and Networks come successore responsabile dell’inquinamento che, in quanto tale, soggiace agli obblighi di bonifica previsti dall’articolo 244 del d. lgs. n. 152/2006. Il Comune e la Provincia di Asti, pertanto, portano a casa un risultato straordinario, dando prova del fatto che l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa non sono un miraggio e che le dichiarazioni di intenti possono tradursi in risultati concreti tesi alla piena salvaguardia del diritto, costituzionalmente sancito, alla salubrità dell’ambiente. L’augurio è che questa vicenda possa rappresentare uno spartiacque importante nel recupero di aree geografiche distrutte da politiche industriali devastanti, che hanno troppo spesso posto il profitto dinanzi alla dignità di uomini e donne la cui vita è stata, ahinoi, letteralmente distrutta.

Aggiornato il 12 novembre 2019 alle ore 11:04