La Consulta non si accoda ai forcaioli

La Corte costituzionale è rimasta in Italia l’ultimo baluardo contro i forcaioli. E infatti, dopo avere sua sponte allargato da tre a quattro anni (anche di residuo pena) i termini per la concessione della sospensione della pena e della messa alla prova nei casi previsti dalla legge – di fatto anticipando una parte importante di quella riforma penitenziaria che il nuovo Parlamento sembra apprestarsi ad affossare – ieri ha messo la parola fine anche su chi voleva, aggrappandosi alla sentenza europea del settembre 2015 sul cosiddetto caso Taricco, applicare più alti termini di durata della prescrizione per i reati di frode fiscale ai danni della Unione europea anche per i processi in corso.

Questo non sarà possibile, come spiegava bene un comunicato diramato ieri sera tardi dalla Consulta, in quanto la stessa Cedu (Corte europea dei diritti dell’uomo) aveva dovuto modificare la sentenza del 2015 con una del 5 dicembre 2017, la cosiddetta “Taricco bis”, che faceva salvi i principi di legalità degli Stati membri. Uno dei quali, il più importante, è la non retroattività della legge. Penale o civile che sia. Il tutto dopo che la stessa Consulta in una precedente ordinanza interlocutoria del 2017 aveva stabilito che la prima sentenza Cedu sul caso Taricco in Italia non era applicabile. Perché pretendeva di annullare la lettera dei due articoli del codice penale, il 160 e il 161 – che si occupano di prescrizione – quando i reati per cui si procede riguardano le frodi alla Comunità europea. Questo perché spesso tali frodi vengono scoperte e indagate con grave ritardo. Cosa che però non poteva diventare un problema tale da inficiare il principio costituzionale della non retroattività delle leggi.

Ergo, da domani la nuova situazione sarà questa: tutti i reati di frode ai danni della Ue commessi dopo il settembre 2015 avranno termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per le frodi iva nel nostro Paese, ma per i processi in corso e per i reati asseritamente commessi prima di quella data si continuerà a procedere con la prescrizione ordinaria indicata dai suddetti articoli del codice penale.

Come per il principio stabilito con il caso Contrada dalla stessa Cedu – e cioè che il concorso esterno in associazione mafiosa sia nella propria sussistenza, sia nel computo della pena e delle circostanze aggravanti e della relativa lunghezza diversa dei termini di prescrizione – le cose devono essere prevedibili prima della commissione di un qualsivoglia delitto. Amen.

Aggiornato il 11 aprile 2018 alle ore 11:51