Europee: Garante Privacy presenta le regole per la propaganda elettorale

venerdì 19 aprile 2019


A poco più di un mese dall’appuntamento elettorale per le elezioni europee, il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato uno specifico provvedimento che fissa le regole per il corretto uso dei dati degli elettori da parte di partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati. In particolare, il documento predisposto disciplina la raccolta, l’uso e la gestione dei dati personali in correlazione ai messaggi politici e propagandistici inviati agli utenti dei social network (come Facebook e Linkedin) o su altre piattaforme di messaggistica (come Skype, Whatsapp, Messenger), confermando che tale uso dovrà prima di tutto rispettare le norme in materia di protezione dei dati.

Difatti, per contattare gli elettori ed inviare loro materiale di propaganda, i partiti e gli organismi politici, i comitati promotori, ed i sostenitori potranno usare senza consenso solamente i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni o altri registri pubblici in materia di elettorato passivo e attivo, mentre sarà necessario il consenso informato per poter utilizzare recapiti telefonici contenuti negli elenchi telefonici per effettuare chiamate o inviare sms e e-mail. Inoltre, è stato disposto l’obbligo di consenso anche per poter trattare i dati reperibili sul web come, ad esempio, quelli presenti nei profili dei social network e di messaggistica, quelli ricavati da forum e blog o quelli raccolti automaticamente con appositi software. Sarà altresì necessario il consenso degli interessati per l’uso dei dati raccolti nell’esercizio di attività professionali, di impresa o nell’ambito della professione sanitaria, nonché l’utilizzo dei dati di persone contattate in occasione di singole specifiche iniziative (es. petizioni, proposte di legge, referendum, raccolte di firme). Chi, invece, vorrà utilizzare, acquisendole da terzi, delle liste già raccolte sarà tenuto a verificarne l’osservanza di legge precedentemente acquisita. Lo stesso vale per i servizi di propaganda elettorale curati da terzi a favore di movimenti, partiti e candidati.

Il Garante, inoltre, con proprio comunicato stampa, ha ricordato un ulteriore importante aspetto, ovvero che “non sono in alcun modo utilizzabili i dati raccolti o usati per lo svolgimento di attività istituzionali come l’anagrafe della popolazione residente; gli archivi dello stato civile; le liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi; gli elenchi di iscritti ad albi e collegi professionali; gli indirizzi di posta elettronica tratti dall’Indice nazionale dei domicili digitali. Non sono utilizzabili i dati resi pubblici sulla base di atti normativi per finalità di pubblicità o di trasparenza come, ad esempio quelli presenti nei documenti pubblicati nell’albo pretorio on line; quelli relativi agli esiti di concorsi; quelli riportati negli organigrammi degli uffici pubblici contenenti recapiti telefonici ed indirizzi mail. Non si possono, infine, utilizzare dati raccolti da titolari di cariche elettive e di altri incarichi pubblici nell’esercizio del loro mandato elettivo o dell’attività istituzionale”.

Il presente provvedimento, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stato oltretutto necessario anche in ragione delle recenti modifiche introdotte dal legislatore europeo al Regolamento Ue 1141/2014 sullo statuto e il finanziamento di partiti e fondazioni politiche europee, disponendo al contempo sanzioni pecuniarie e amministrative in caso di violazione accertata. Invero, l’Autorità europea per i partiti politici e le fondazioni politiche europee, qualora venisse a conoscenza di una segnalazione da parte dell’Autorità nazionale di protezione dati, potrà sanzionare fino ad un massimo del 5 per cento del bilancio annuale del partito o della fondazione denunciata.

 


di Mauro Mascia