Accordo tra Italia e Cina: il vero problema

mercoledì 20 marzo 2019


Nel maggio 2004 presso la Commissione Esteri della Camera dei deputati si concludeva la discussione in sede referente dell’atto camera 4811 avente a titolo “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il ministero della Difesa della Repubblica italiana e il ministero della Difesa della Repubblica popolare cinese nel campo della tecnologia e degli equipaggiamenti militari, fatto a Roma il 26 febbraio 1999”. Il testo però non arrivò mai in Aula e non fu conseguentemente mai approvato.

Analogo accordo con connotati più operativi era stato firmato nello stesso anno tra le Difese dei due Paesi ed ebbe lo stesso esito del precedente.

A distanza di molti anni i due accordi, sebbene calendarizzati anche in successive legislature, non hanno mai concluso l’iter approvativo. Le ragioni emerse dai relativi dibattiti parlamentari sono asseritamente riconducibili all’embargo sulle armi vigente con la Cina sin dai tempi di Tienanmen o al problema della mancata osservanza dei diritti umani che periodicamente viene ribadita per i primati che il Paese tuttora mantiene nel settore.

Il vero problema è in realtà un altro ed è molto tecnico. In Cina vige la pena di morte e non solo per reati terribili come omicidio, banda armata, terrorismo o strage ma anche per fattispecie di minor pericolosità sociale quali corruzione, frode, truffa ai danni dello Stato, furto aggravato ed altri, ad esempio, nel campo della pirateria informatica. Il numero annuale di esecuzioni è un dato non facilmente reperibile poiché coperto da segreto ma pare si aggiri intorno a diecimila. L’ultima modifica al codice penale ha aumentato le fattispecie punibili con la pena capitale ed ha introdotto l’esecuzione mediante iniezione letale considerata più umana rispetto alla fucilazione, procedura però mantenuta in alternativa.

Il nostro Paese, al pari degli altri Stati europei, all’interno degli accordi che prevedano l’invio di personale in un Paese in cui vige la pena capitale, è obbligato ad inserire una clausola che ne escluda l’applicazione ai propri cittadini qualora si rendessero responsabili di reati commessi sia nel contesto delle funzioni che al di fuori di esse.

Di fatto si tratta di una rinuncia alla sovranità giurisdizionale che alcuni Stati non accettano, anche perché una clausola di quel tipo non può avere il carattere della reciprocità, tipica degli accordi bilaterali, per ovvi motivi.

Solitamente in questo tipo di accordi si riesce a spuntare una formula in base alla quale lo Stato inviante si avoca la giurisdizione per i crimini eventualmente commessi dai suoi funzionari sul territorio dello Stato di soggiorno, ma con la Cina non si è arrivati neppure a questo compromesso.

In anni più recenti mi è capitato di partecipare a negoziazioni con delegazioni cinesi e la posizione di quelle autorità non è cambiata: formule che rimandano a soluzioni diplomatiche qualora un nostro cittadino incorra in reati che prevedano la massima pena ma alcuna deroga alla giurisdizione del Paese di soggiorno. In questi casi non si è giunti neppure alla sottoscrizione dell’accordo.

È argomento di questi giorni che in occasione della visita in Italia del presidente Xi Jinping sarà firmato un Memorandum of Understanding recante una collaborazione tra i due Paesi in svariati settori che inevitabilmente comporteranno anche scambi di personale. Per sua natura tecnica un Memorandum non può contenere clausole giurisdizionali poiché il testo entrerà in vigore alla firma e non verrà sottoposto a legge di autorizzazione parlamentare alla ratifica, obbligatoria quando si parla di giustizia. C’è da chiedersi, pertanto, se le posizioni tenute sino ad ora nei confronti dei Paesi mantenitori della pena capitale siano improvvisamente mutate o se, più semplicemente, pur nell’imminenza della sottoscrizione del Memorandum il problema non sia stato ancora stato valutato!


di Ferdinando Fedi