Costituzione ed emergenza

Lo scorso 13 maggio, la Corte Suprema del Wisconsin ha dichiarato “unlawful, invalid, and unenforceable” l’Emergency Order 28 adottato dal Department of Health Services (Dhs), con cui era stato disposto, in emergenza Covid, l’ordine per tutte le persone che si trovano nello Stato di rimanere a casa, non viaggiare e tenere chiusa ogni attività qualificata come non essenziale. Previsione sanzionata penalmente, in caso di violazione, con 30 giorni di reclusione e 250 dollari di multa. La sentenza rappresenta un vero e proprio atto di coraggio costituzionale, che demolisce alcune delle narrazioni, a tratti mitologiche, alimentate in questa lunga parentesi dell’emergenza sanitaria per giustificare - sotto le nobili insegne del bene comune, della salute pubblica, della responsabilità collettiva - la più intensa esperienza di limitazione dei diritti e delle libertà individuali dal dopoguerra a oggi.

Come scrive Davide De Lungo, professore a contratto di Diritto pubblico presso l’Università San Raffaele, nel Focus Ibl “Un atto di coraggio costituzionale”, dal Wisconsin ci vengono tre insegnamenti: l’Esecutivo non è libero di sostituirsi, con i propri provvedimenti, al legislatore e al circuito democratico-rappresentativo; in periodi di crisi, i giudici non devono indulgere nella tentazione di sostituirsi alla politica, operando bilanciamenti arbitrari fra libertà individuali e interessi della comunità, ma assicurare una applicazione ancor più puntuale e severa del testo costituzionale; l’emergenza non crea diritto e non giustifica la “rottura” della Costituzione, al contrario è proprio per queste congiunture che il potere, come Ulisse, deve restare incatenato all’albero maestro per evitare i letali canti delle sirene.

Aggiornato il 27 maggio 2020 alle ore 10:21