Coronavirus: che fine faranno le denunce ai trasgressori?

martedì 24 marzo 2020


Il bollettino delle violazioni al decreto Coronavirus segna ogni giorno un record e fa registrare una media di circa novemila denunce al giorno all’autorità giudiziaria. Avanti di questo passo quando finirà l’emergenza ci saranno centinaia di migliaia di procedimenti giudiziari da istruire. L’articolo 3 del primo decreto-legge in merito, quello del 23 febbraio, prevede infatti che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale. Tale disposizione prevede che “chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro”.

Salvo i casi più gravi riguardanti false certificazioni o gravissimi quali la diffusione volontaria del contagio che prevedono riti ordinari del processo, quelli per inosservanza dell’autorità – la quasi totalità – verranno risolti mediante un decreto penale di condanna, evitando così udienza preliminare e dibattimento. Il pubblico ministero ricevuta la notizia di reato dalla polizia giudiziaria, in presenza di determinati presupposti che consentano di irrogare la sola pena pecuniaria, può decidere di chiedere al giudice l’emissione di un decreto penale di condanna che conterrà capo d’imputazione e ammontare dell’ammenda.

È vero che il reato si estinguerà dopo due anni e che il condannato non subirà spese processuali ma sempre di pregiudizio penale si tratta, pertanto, l’interessato può decidere di presentare opposizione. In tal caso, automaticamente, si estinguerà il decreto penale a favore di un processo che potrà concludersi astrattamente in maniera sia più vantaggiosa che svantaggiosa per l’imputato. Il decreto penale di condanna è uguale ad una sentenza di primo grado. Quindi nel caso di opposizione con la nuova disciplina della prescrizione non sarà più soggetto a tale eventuale beneficio e nel caso a riceverlo sia un dipendente della pubblica amministrazione sarà istruito a carico dello stesso il procedimento disciplinare amministrativo che può portare sino alla sospensione dalle funzioni.

Un istituto, quello del decreto penale di condanna, nato per deflazionare il carico dei tribunali, per assurdo andrà a congestionare gli organismi giudiziari con centinaia di migliaia di procedimenti che richiedono tempo e che tutto sommato non si riferiscono a reati di particolare pericolosità sociale! Sicuramente tutto dovrà risolversi con un’amnistia ma allora perché non pensare già da ora a prevedere di inserire in uno dei numerosi decreti-legge emanati settimanalmente una norma che preveda per tale tipo di violazioni una sana sanzione amministrativa, anche elevata, che di sicuro per il cittadino incensurato avrebbe un più alto valore deterrente. Sempre che l’ingolfo normativo che si è creato con la possibile difficoltà a convertire tutti i decreti-legge in legge nei tempi previsti renda nulle tutte le sanzioni previste.   

 

 


di Ferdinando Fedi