Tutto pronto per la rottamazione quater

Ai nastri di partenza la definizione agevolata dei ruoli, arrivata quest’anno alla sua quarta edizione.

L’articolo 1, commi 231-252, Legge 197/2022 (Legge di bilancio 2023) introduce, infatti, una nuova rottamazione dei ruoli affidati all’agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022.

Nell’attuale versione la rottamazione presenta dei punti in comune con le precedenti ma anche delle divergenze che la rendono più appetibile. Ma andiamo con ordine.

Rientrano nella rottamazione quater i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione, ex Equitalia, tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022 inclusi quelli contenuti in cartelle non ancora notificate o interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione. Per espressa previsione normativa rientrano anche le cartelle già ricomprese in una precedente rottamazione anche se decaduta per il mancato, tardivo o insufficiente versamento.

Al contrario, non sono rottamabili i ruoli affidati all’agente della riscossione in date antecedente al 1° gennaio 2000 o successiva al 30 giugno 2022. Parimenti, non rientrano nella definizione i carichi relativi alle somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato, ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, alle risorse proprie tradizionali dell’Unione europea e l’Iva riscossa all’importazione, alle multe, ammende, sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, alle somme affidate dagli enti locali per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (cosiddetti GIA).

Discorso a parte deve essere fatto per i ruoli delle casse ed enti previdenziali di diritto privato (ad esempio Cnpadc, Cassa forense, Enpam, ecc.) le quali saranno chiamate, entro il 31 gennaio 2023, ad adottare un apposito provvedimento volto a ricomprendere i carichi nell’ambito della definizione agevolata, trasmettendolo entro la stessa data all’Agenzia delle Entrate Riscossione e pubblicandolo sul proprio sito internet.

Il risparmio generato dalla definizione agevolata è sicuramente non trascurabile poiché permette lo stralcio integrale delle sanzioni, degli interessi moratori e per ritardata iscrizione, nonché dell’aggio di riscossione. Resteranno a carico del contribuente, oltre le originarie imposte, le sole spese di notifica e relative ad eventuali procedure esecutive. Nelle precedenti versioni, al contrario, assieme alle imposte dovevano essere corrisposti gli interessi per ritardata iscrizione.

Circa le sanzioni per violazione del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative diverse da quelle per violazioni tributarie o degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l’accesso alla definizione agevolata permette lo stralcio delle cosiddette maggiorazioni (di cui all’articolo 27, comma 6, Legge 689/1981), degli interessi di mora e di rateizzazione, nonché dell’aggio.

Dal 20 gennaio e fino al 30 aprile 2023 sarà possibile presentare la domanda esclusivamente on-line collegandosi sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. La procedura può essere espletata anche da area pubblica senza necessità di autenticazioni indicando le cartelle da ricomprendere nella rottamazione, il numero di rate ed i recapiti dove ricevere le comunicazioni. L’AdER invierà una prima comunicazione via email con un link per la convalida della domanda. Con una seconda email il contribuente riceverà il protocollo di presa in carico ed un riepilogo dei carichi inseriti per poi ricevere una terza comunicazione con la ricevuta di presentazione della domanda.

Entro il 30 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate Riscossione comunicherà, infine, ai richiedenti le somme dovute unitamente ai moduli per il pagamento, il quale potrà avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2023, oppure in un massimo di 18 rate spalmate su cinque anni.

Se si opta per il piano rateale le prime due rate, pari al 10 per cento cadauna del totale dovuto, dovranno essere corrisposte entro il 31 luglio ed il 30 novembre 2023. Le successive 16 rate, di pari importo, andranno saldate entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno dal 2024 in poi.

Trova applicazione, in caso di pagamento ratele, l’interesse annuo del 2 per cento a decorrere dal 1° agosto 2023.

Si ricorda, infine, che il tardivo pagamento superiore ai cinque giorni, ovvero l’omesso o insufficiente versamento, determina il decadimento dalla definizione agevolata con acquisizione a titolo di acconto degli importi già corrisposti.

Aggiornato il 21 gennaio 2023 alle ore 11:59