Code per cantieri in autostrada: rimborso agli utenti

Sarà riconosciuto il diritto di ottenere rimborsi tra il 25 per cento e il 100 per cento del pedaggio “a seconda della fascia chilometrica percorsa e del tempo di ritardo accumulato a causa dei disservizi generati dai cantieri di lavoro”. L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha terminato così il procedimento di inottemperanza avviato nei confronti di Autostrade per l’Italia (Aspi) “per non aver dato seguito alla diffida che le imponeva la cessazione della pratica scorretta già accertata con delibera di marzo 2021”.

Secondo quanto appreso, il procedimento era partito lo scorso mese di luglio, poiché la società non aveva adottato alcuna misura che contemplasse una riduzione del pedaggio – o una procedura che prevedesse l’attivazione di meccanismi di riduzione del pedaggio – nei casi di “grave disagio alla fruibilità del servizio autostradale, imputabile ad Aspi, e consistente in riduzioni delle corsie di marcia e/o specifiche limitazioni della velocità massima consentita con conseguenti code, rallentamenti e significativo aumento dei tempi di percorrenza”.

Iniziato il procedimento, la società ha illustrato il programma sperimentale di rimborso progressivo del pedaggio, “denominato cashback, che è stato oggetto di analisi, di approfondimenti e di molteplici confronti sia con Aspi sia con il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili. Alla luce delle criticità emerse – ha detto l’Antitrust – il programma di Cashback è stato modificato e perfezionato nell’ottica di realizzare un meccanismo che fosse in grado di compensare proporzionalmente e in modo adeguato i consumatori/utenti per i disagi subiti. Le misure assunte da Aspi per rispondere alle contestazioni di inottemperanza al provvedimento principale, in parte già implementate, consentiranno – hanno insistito – ad una vasta platea di utenti che ne matureranno il diritto di ottenere rimborsi che vanno dal 25 per cento al 100 per cento del pedaggio a seconda della fascia chilometrica percorsa e del ritardo accumulato a causa dei disservizi generati dai cantieri di lavoro. In particolare, già entro il mese di maggio, sono previsti rimborsi per ritardi a partire da 10 minuti per viaggi fino a 99 chilometri e ad almeno 15 minuti per tutte le altre fasce (fino oltre i 500 chilometri), calcolati prendendo a riferimento la velocità media storica che per i veicoli leggeri è pari a 100 Km/h, mentre per i veicoli pesanti è pari a 70 chilometri/all’ora”.

Il rimborso

In merito alla modalità di erogazione del rimborso, “il cui processo è gestito tramite apposita applicazione denominata Free To X – scaricabile gratuitamente dagli utenti – e, in futuro, anche tramite apposita sezione del sito internet di Aspi, sono state modificate e perfezionate dalla società durante il procedimento. L’approvazione e l’erogazione del rimborso avverranno in maniera automatica – anche nell’ipotesi di ritardo minimo – a seconda del metodo di pagamento del pedaggio utilizzato dal cliente (telepedaggio e/o carte oppure contanti). Per dare massima diffusione al sistema di Cashback, Aspi utilizzerà un articolato piano di comunicazione, sfruttando vari canali”.

Pertanto, l’Antitrust ha chiarito: “L’attuazione di tutte le misure proposte dalla società, giudicate pienamente idonee a superare la pratica ritenuta scorretta con il provvedimento principale di marzo 2021, si concluderà entro la fine del 2022, motivo per il quale l’Autorità ha comunque ritenuto che il comportamento di Aspi vada configurato come una violazione dell’articolo 27, comma 12, del Codice del consumo. Considerato, tuttavia, lo sforzo di Aspi connesso all’introduzione del Cashback nonché la complessità e l’innovatività degli interventi prospettati, in parte già attuati e che costituiscono un’iniziativa senza precedenti nel panorama europeo dei servizi di trasporto su strada, l’Antitrust ha ritenuto di applicare ad Aspi una sanzione pecuniaria nella misura pari al minimo edittale in caso di inottemperanza (10mila euro)”.

Aggiornato il 20 maggio 2022 alle ore 15:40