Fisco, tasse, tributi: l’esperto risolve

Puntuale anche questa settimana la rubrica del dottor Alfredo Annibali, commercialista di Roma, che settimanalmente risponde ai quesiti dei lettori in materia fiscale e tributaria. Il dottor Annibali vanta un’esperienza trentennale nel settore ed è anche Revisore legale e Perito del Tribunale civile di Roma. Domande e risposte per aiutare il contribuente a destreggiarsi meglio nell’intricato mondo del fisco.

Salve cari lettori, cerco di stare dietro alle novità fiscali del prossimo anno ma ogni volta che esplicito un argomento vengo poi smentito dalla “fiducia di turno”. Comunque Maria Rita da Torino mi chiede: mio figlio ha un lavoro precario e di fatto provvedo io al suo sostentamento. Lo potrò considerare fiscalmente a carico il prossimo anno? Stando alle ultime novità (e speriamo rimangano tali) se non supererà i quattromila euro di reddito (suppongo lordi) potrà beneficiare delle relative detrazioni. L’unica condizione è che il figlio abbia meno di ventiquattro anni di età. La ritengo una norma di pura civiltà giuridica anche se il limite anagrafico sarebbe pure potuto essere rivisto al rialzo.

Leonardo da Roma (sempre in tema di novità fiscali). Gestisco un banco di commercio ambulante e vorrei sapere a che punto è l’applicazione della famosa direttiva “Bolkestein”. Al momento nulla è cambiato, o meglio lo sarà nel 2020. Quindi continuano a valere le regole nazionali (e comunali) sulla materia sperando di non incorrere negli strali della Comunità europea le cui direttive a mio sommesso avviso sarebbero già legge dello Stato. Per i non addetti ai lavori chiarisco che per il settore è sostanzialmente previsto che l’assegnazione dei posti e delle turnazioni dovrà avvenire in modo “da garantire che le procedure per l'assegnazione delle concessioni del commercio su aree pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo”.

Federico da Napoli: a gennaio nascerà mio figlio, ma il “bonus bebè” c’è o non c’è? Ho sentito voci discordanti. Ha ragione, stiamo all’ennesimo cambiamento. Dacché doveva essere triennale ma dimezzato ora è ridiventato pieno a ottanta euro ma solo per i primi dodici mesi di età. Siamo in attesa di conoscere i valori Isee di riferimento. Al momento il beneficio dovrebbe essere pieno se tale valore è inferiore a settemila euro, ridotto se invece è compreso nella fascia tra settemila e venticinquemila euro. Nullo se superiore a tale soglia.

Giovanna da Catanzaro mi chiede: se non riesco a versare l’acconto dell’Iva nei termini previsti potrò beneficiare del ravvedimento operoso? Sì, la regola vale praticamente per tutti i versamenti fiscali (non quelli contributivi). Quindi stia pure tranquilla perché ha tempo un anno per poterlo fare beneficiando delle sanzioni ridotte.

Aggiornato il 22 dicembre 2017 alle ore 14:21