Fisco, tasse, tributi: l’esperto risolve

Puntuale anche questa settimana la rubrica curata dal dottor Alfredo Annibali, commercialista di Roma, che settimanalmente risponde ai quesiti dei lettori in materia fiscale e tributaria. Il dottor Annibali vanta un’esperienza trentennale nel settore ed è anche Revisore legale e Perito del Tribunale civile di Roma. Domande e risposte per aiutare il contribuente a destreggiarsi meglio nell’intricato mondo del fisco.

Mi scrive sempre il signor Enrico da Roma in materia di accertamento Imu in quanto il Comune (tramite il suo agente della riscossione) si arroga il diritto di decidere quale immobile debba considerarsi abitazione principale (ai fini Imu). Per quanto mi sia sforzato di cercare non ho trovato nulla di specifico sull’argomento. Proverei quindi ad agire in autotutela presentando però ugualmente il ricorso per non cadere nei termini decadenziali. Per il testo la proporrei così: “Si chiede l’annullamento dell’atto in oggetto in quanto sia pur vero che la legge disconosce ai coniugi di godere dell’esenzione Imu per immobili in cui si abbia l’effettiva residenza, ma siti nel medesimo comune, è anche certo che nel riconoscere simile agevolazione faccia riferimento al concetto di abitazione principale intesa come quella in cui il contribuente o i suoi familiari dimorino abitualmente. Quindi nulla vieta che il nucleo familiare possa essere composto anche, nel caso specifico, da mia madre e me e che mia moglie abbia il suo (sempre nucleo familiare) con i figli. Chiarito ciò, non si rinviene nella normativa vigente alcuna potestà discrezionale dell’ente impositore nell’individuare su quale immobile spetti il beneficio e su quale no nell’ipotesi in cui entrambi godano dei requisiti necessari...”. Consiglio di allegare oltre al certificato di residenza storico-anagrafico una dichiarazione del coniuge in cui dichiara di rinunciare ai benefici fiscali (ai fini della fiscalità locale) sulla propria casa.

Sempre in tema di novità fiscali, mi dispiace deludere Giovanna da Genova (e tanti altri n.b.) in quanto si intravedeva la possibilità dell’innalzamento del limite di reddito per essere considerato “fiscalmente a carico”. Sembrerebbe che al momento tutto resti invariato in quanto le risorse necessarie sono state destinate alla copertura finanziaria del cosiddetto “bonus bebè” che diventa strutturale (e quindi non una tantum), valevole per i primi tre anni di vita del bambino e di ottanta euro mensili (ma solo per il primo anno di vita per poi dimezzarsi e sempre che si abbia un Isee inferiore a 25mila euro). Ma a questo punto attendiamo l’approvazione definitiva della legge. Da segnalare però, e questo sembrerebbe certo, la creazione di un fondo ad hoc per coloro che assistono una persona ammalata all’interno del proprio familiare, i cosiddetti “caregiver”.

Aggiornato il 01 dicembre 2017 alle ore 16:58