Fisco, tasse, tributi: l’esperto risolve

Ritorna la rubrica del dottor Alfredo Annibali, commercialista in Roma, che settimanalmente risponde ai quesiti dei lettori in materia fiscale e tributaria. Il dottor Annibali vanta una esperienza trentennale nel settore ed è anche Revisore legale e Perito del Tribunale civile di Roma. Domande e risposte per aiutare il contribuente a destreggiarsi meglio nell’intricato mondo del fisco.

Vista l’imminente scadenza del pagamento della Tasi rispondiamo in primis a qualche quesito in merito. Ornella da Amalfi ci chiede: entro quando va pagata la seconda rata? La scadenza è confermata per il 16 dicembre, termine che per consuetudine non è soggetto a proroghe.

Massimiliano da Terni: la Tasi ha sostituito la vecchia Imu? No, purtroppo continuano a convivere ma non sono dovute per gli immobili adibiti ad abitazione principale a condizione che non siano considerate “di lusso”, ovverosia quelle accatastate come A1, A8 e A9.

Andrea da Siracusa: è vero che anche l’inquilino è tenuto al versamento di una quota parte della Tasi? Sì e nella misura che può variare dal 10 al 30 per cento a seconda dei comuni. Ricordo però che da quest’anno l’inquilino è esente a condizione che vi abbia messo la residenza (e sempre che l’immobile non appartenga alle categorie di cui sopra).

Giovanni da Catanzaro: ho concesso in comodato a mio figlio la casa ove abita, posso godere di qualche agevolazione? Sì, ma a determinate condizioni. Si tratta di una impostazione molto restrittiva che limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di due immobili, gli immobili devono essere ubicati nello stesso comune e uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. Con la condizione che l’immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove il proprietario ha la residenza e la dimora abituale (da amministrazionicomunali.it). Colgo l’occasione per ribadire che al di là dei rapporti parentali l’amministrazione finanziaria non vede di buon occhio simili soluzioni e nel caso riuscisse a dimostrare la non gratuità del rapporto le sanzioni sono molto “severe”; si va da quelle per il mancato versamento dell’imposta di registro, Irpef, e all’infedele dichiarazione.

Antonio da Nuoro: possiedo dei terreni agricoli, sono tenuto al pagamento dell’Imu? No, ma a condizione che su di essi si eserciti effettivamente l’attività agricola oppure che rientrino nell’elenco dei comuni montani approvato dal ministero.

Antonietta da Grosseto: possiedo una casa in provincia (oltre all’abitazione principale) che sfrutto per trascorrervi le vacanze, ci devo pagare l’Imu? Sì, e anche la Tasi.

Alfredo da Savona: sono assegnatario (e vi risiedo) di un immobile appartenente ad una cooperativa a proprietà indivisa, sono tenuto al pagamento dell’Imu? No e questa è una novità del 2016. Stesso discorso se gli stessi siano destinati a studenti universitari.

Carola da Ascoli Piceno: ho affittato un appartamento a canone concordato, posso godere di qualche agevolazione? Sì, una detrazione del 75 per cento dell’aliquota Imu deliberata dal Comune.

Leonardo da Roma: non ho versato la prima rata, posso pagarla ora? Sì e può beneficiare del “ravvedimento operoso” con le sanzioni ridotte.

Aggiornato il 08 ottobre 2017 alle ore 19:20