Rodotà e solidarietà

In occasione della morte di Stefano Rodotà è stata distribuita nel circuito commerciale una nuova edizione dell’opera “Solidarietà, un’utopia necessaria” (Laterza Editore, Bari 2014, pp. 141, 14 euro), l’ultima di rilievo, pubblicata nel 2014.

Il giudizio che se ne riceve è che anche un giurista acuto come Rodotà se cede alle “idee-forza” della sinistra del XX secolo non riesce a cogliere l’essenza di ciò che indaga: nella specie, la solidarietà. La quale è qua intesa come quell’insieme di rapporti sociali e relative regole che (deve) sussistere tra uomini, di guisa che il destino degli uni non sia indifferente agli altri, e in particolare fonda il dovere (pubblico) d’intervento per soccorrere i meno fortunati. Scrive l’autore che, di fronte alle ostilità che suscita, la ragione della solidarietà “risiede nel suo essere un principio volto proprio a scardinare barriere, a congiungere, a esigere quasi il riconoscimento reciproco, e così a permettere la costruzione di legami sociali nella dimensione propria dell’universalismo. Di legami, si può aggiungere, fraterni, poiché la solidarietà si congiunge con la fraternità, in un gioco di rinvii linguistici che spinge verso radici comuni” (il corsivo è mio).

La solidarietà – sostiene l’autore – è un principio fondativo che “continuamente ci ricorda l’irriducibilità del mondo alla sola dimensione del mercato”. D’accordo: il mondo non è riducibile solo a quello. Ma lo è ad una dimensione non politica essenzialmente economico-sociale?
In realtà, se accompagnati dall’autore, si ripercorre il cammino che portò la solidarietà “giuridicizzata” a passare dallo stato “morale” a quello giuridico, la conclusione che se ne ricava è diversa da quella di Rodotà. Il quale, per l’ordinamento italiano ricorda in particolare la relazione del guardasigilli al codice civile del 1942, dov’è richiamata la solidarietà corporativa; e più ancora l’art. 2 della Costituzione italiana “con la connessione diretta istituita tra il riconoscimento e la garanzia dei diritti fondamentali e “l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. Si noti la successione enunciata nella suddetta norma: la solidarietà è (1) politica (2) economica (3) sociale.

Se invece si va a leggere il seguito del saggio, Rodotà la declina come (1) fonte di doveri e diritti sociali, insistendovi molto (2) economici (trattandone abbastanza) (3) e (per nulla) politici. La “scala” è inversa rispetto alla disposizione costituzionale cennata. Intendendo come politico non tanto il dovere di assicurare i mezzi per il godimento di diritti “solidaristici” a carattere economico e sociale, ma quale condizione d’esistenza e vitalità dell’istituzione (e quindi del potere) e disciplina dei relativi doveri (e diritti).

Perché a differenza dei principi dell’89 di libertà ed eguaglianza, cui la solidarietà, per la stretta parentela alla fratellanza, è connessa, c’è una differenza fondamentale. Infatti libertà (nel senso dello Stato borghese, cioè con garanzia dei diritti fondamentali e della distinzione dei poteri) ed eguaglianza non connotano tutti i tipi e forme di Stato, ma solo una parte, e solo nella modernità, Di Stati (o meglio di sintesi politiche) in cui la libertà interessasse poco o punto (dai dispotismi “idraulici” ai totalitarismi del XIX secolo), come, del pari, l’eguaglianza (praticamente tutte le aristocrazie e gran parte delle monarchie), ne sono esistiti tanti nella storia; ma di sintesi politiche senza solidarietà politica (e in qualche misura, anche se modesta, economica e sociale) non ce n’è nessuna vitale (ossia in grado di durare almeno uno – due decenni). La solidarietà politica, menzionata quale principio fondamentale è prima che tale, una condizione di esistenza e soprattutto di vitalità dell’ordinamento. Essere solidali significa, per tutti, più che destinare ai meno fortunati parte del proprio reddito, essere disposti a sacrificare la vita (art. 52 Costituzione) per difendere quella dei propri concittadini e l’esistenza della comunità. Per i governanti di assicurare protezione ai governati; per questi obbedienza a quelli. Hobbes, nelle ultime pagine del Leviathan, sosteneva di aver esposto la mutua relazione tra protezione ed obbedienza: che è il primo (e più importante) aspetto della solidarietà politica, quello che fonda la solidità della sintesi politica.

Infatti se la protezione viene meno, come scriveva il filosofo di Malmesbury, viene meno anche il dovere di obbedienza (e viceversa). E Miglio, scrivendo dell’obbligazione politica ricorda “non solo i seguaci debbono essere fedeli ai capi ma si chiede anche che i capi stiano con i seguaci nella buona e nell’avversa sorte”.

È difficile pensare che possa durare e quindi essere vitale un regime politico in cui il governante programmi di vendere i sudditi un “tanto ‘er mazzo” come il Re di Belli: un assetto predatorio totale – che è l’inverso di quello solidaristico - è un regime di breve durata. Il tempo di un’invasione o di un’occupazione militare. Ma dato che è insito nel concetto d’istituzione (e di costituzione) quello di durata, non è possibile un regime politico vitale senza un cero “tasso” di solidarietà.
Proprio la Costituzione italiana ce lo ricorda. Con il dovere di solidarietà dell’art. 2, articolato in doveri richiamati specificamente in obblighi normativamente previsti (v. artt. 52-53-54). E la stessa costituzione li disciplina sia riconoscendone il carattere politico sia collocandoli nella parte I (diritti e doveri dei cittadini), anche se alcuni di quei doveri sono osservandi anche dai non cittadini. Dovere di difesa, obbligo di pagamento delle imposte, dovere di fedeltà alla Repubblica e alle leggi: tutte articolazioni (anche) della solidarietà – e non solo – senza le quali non è possibile concepire un’istituzione politica durevole dove la protezione corrisponda all’obbedienza.

Profilo che, ad onta della straordinaria bellezza che la sinistra riconosce alla Costituzione vigente, proprio il pensiero dominante progressista di questo lungo autunno della Repubblica ha smarrito. Nel libro di Rodotà si parla infatti di solidarietà in relazione ai matrimoni tra omosessuali, agli uteri in affitto, e soprattutto in rapporto alle differenze economiche e sociali ed alla necessità di ridurle.

Su tutto si può – in parte – concordare, e più ancora sull’esigenza di non mercificare i rapporti umani praeter necessitatem. Ma ciò comunque offre una rappresentazione non tanto errata, quanto limitata e parziale della solidarietà. Oltretutto dimenticandone il carattere politico si confonde la dicotomia, fondamentale nel diritto postrivoluzionario, tra diritti dell’uomo e del cittadino. I quali non sono gli stessi e cui non corrispondono il/i medesimo/i dovere/i di solidarietà. A partire da quello di protezione – e relativa difesa – riconosciuta, almeno a partire dalla seconda Scolastica, ai governanti per i diritti della comunità e dei cittadini governati, ma insussistente per i diritti dei non-cittadini; come scriveva Francisco Suarez, stigmatizzando il carattere dis-ordinatorio e bellogeno delle pretese di tutelare diritti di non appartenenti alla comunità (v. oggi le guerre per i diritti umani). Se quindi la solidarietà politica è dovere essenzialmente nei confronti (e tra) cittadini, verso i non-cittadini non lo è, o lo è in misura enormemente inferiore e diversa. Nel primo caso la solidarietà è componente del rapporto di amicizia (nel senso dell’amicus-hostis schmittiano) nel secondo sulla comune umanità, e ovviamente è più sfumata e comunque diversa.

L’appartenenza alla comunità e quindi la soggezione all’istituzione politica in cui è organizzata determina la necessità di un diritto organico alla comunità e alla sua esistenza e vitalità, limitato ai componenti la comunità, che hanno uno status specifico e diritti e doveri relativi (cittadinanza); la naturale socievolezza umana, determina un altro insieme normativo, che regola i rapporti tra gli appartenenti alla comunità e gli estranei, con differenti diritti e doveri (Hauriou). La solidarietà esprime la sua (piena) capacità conformatrice dei rapporti umani nel primo caso, assai meno nel secondo.

Basti ricordare a quanto succede nei casi di calamità naturali: si provvede ad assicurare il massimo del soccorso alla popolazione se abitante nel territorio dello Stato, e si fa quel che si può – enormemente di meno – se non lo è. D’altra parte equiparare il tasso di solidarietà nei due casi sarebbe estremamente difficile in fatto (le risorse?); e poco proponibile in diritto, dato che non esiste un vincolo giuridico e politico perché la solidarietà sia reciproca. E quindi si risolve in un cattivo affare. Solo uno Stato universale, che riconoscesse il dovere di solidarietà (il che non appare irrealistico) e avesse la capacità (i mezzi, la forza) di renderlo effettivo (questo si poco realistico) potrebbe convertirlo in un utile investimento.

È vero pertanto quanto scrive l’autore: “La costruzione di una dimensione dove la persona e i suoi diritti possano nuovamente incontrarsi grazie al riconoscimento di una comune umanità, non un doppione della fratellanza, è inscindibile dalla concreta esistenza nella medesima dimensione di pratiche davvero solidali”; ma all’ uopo manca, per così dire, l’istituzione congrua.

Aggiornato il 31 luglio 2017 alle ore 11:23