La costituzione inglese per Gaetano Filangieri

Terzogenito di una nobile famiglia napoletana, Gaetano Filangieri fu uno dei massimi esponenti dell’illuminismo giuridico nella seconda metà del Settecento. Avviato dal padre alla carriera militare, iniziò ben presto a dedicarsi agli studi, conseguendo la laurea in Giurisprudenza. Il temperamento sobrio, la chiarezza espositiva degli scritti e la brillante eloquenza gli aprirono le porte della corte dei Borbone a Napoli, che egli cercò di influenzare e indirizzare secondo i princìpi di una “monarchia illuminata”; per questo motivo, si fece sostenitore di una seria azione riformatrice – da attuarsi in primo luogo attraverso una codificazione e un miglioramento dell’istruzione pubblica.

La sua opera fondamentale è la “Scienza della Legislazione”, in parte pubblicata postuma – data la precoce scomparsa dell’autore, trentacinquenne, nel 1788. È da quest’opera che vorremmo estrapolare un passo che l’illustre giurista dedicò alla costituzione inglese, considerata come modello di “governo misto”: “Non potendo dunque parlare di tutte in generale, ho creduto dover dirigere le mie mire ad una specie di governo nel quale, più che in tutti gli altri, si manifesta la combinazione di tutte le tre le costituzioni moderate. [...] Il governo britannico sia dunque modello di questo governo”. L’espressione “governo misto” (ovvero “costituzione mista”) si fa risalire al filosofo greco Polibio (II secolo a.C.) il quale, nelle sue Storie, esaltava la potenza della Roma repubblicana, alla cui espansione egli stesso aveva assistito, fondata proprio su una costituzione mista – risultato della sintesi di tre forme di governo: la monarchia (rappresentata dai consoli), l’aristocrazia (il senato) e la democrazia (rappresentata dai comizi). L’Inghilterra del Settecento può dunque essere considerata come ultima erede della tradizione politica romana? Gli altri Stati europei, nel corso dei secoli, si erano allontanati da questo modello di costituzione, quando il potere monarchico aveva preteso di separarsi dal tutto per divenire “assoluto” – fatto, questo, che successivamente chiamerà alla rivolta gli altri poteri rimasti ai margini della vita politica (si veda il caso tipico della Francia, mentre è emblematico che l’Inghilterra non conobbe, nel corso del Settecento e dell’Ottocento, alcuno sconvolgimento rivoluzionario).

Nella definizione del Filangieri, il governo misto “è quello nel quale il potere sovrano, ossia la facoltà legislativa, è tra le mani della nazione, rappresentata da un congresso diviso in tre corpi – in nobiltà, o sieno i patrizi, in rappresentanti del popolo, e nel re – i quali d’accordo tra loro debbano esercitarla; ed il potere esecutivo, così delle cose che dipendono dal dritto civile, come di quelle che dipendono dal dritto delle genti, è tra le mani del solo re, il quale, nell’esercizio delle sue facoltà è indipendente”.

A seguire, l’autore illustra i “vizi” inerenti questo governo, che possono minarne l’equilibrio: 1) l’indipendenza del potere esecutivo dal corpo cui deve comandare; 2) l’influenza dello stesso Esecutivo sul Parlamento; 3) quella che egli chiama “l’incostanza della costituzione”. Compito della legislazione è quello di correggere i difetti connaturati alla costituzione, senza stravolgerne l’essenza.

Oggetto della trattazione del Filangieri, come già evidenziato, risulta essere il governo britannico: ad esso si rivolge per analizzare il modo in cui si atteggiano i vizi appena citati e per comprendere i rimedi adottati (o per proporre soluzioni). Con riguardo al primo punto, cioè l’indipendenza del potere esecutivo, il Filangieri cita un episodio della storia inglese a conferma dell’importanza e delicatezza di questo elemento. Egli riporta alla memoria i fatti della glorious revolution del 1689: “Per legittimare l’atto che tolse a Giacomo II la corona anglicana, non si dovette forse supporre che questo principe avesse rinunciato al trono, fuggendo fuori dello stato, e che egli avesse volontariamente deposta una corona che niuna potenza poteva togliergli legittimamente dal capo, malgrado gli attentati che egli aveva commessi contro la costituzione e la guerra aperta che egli avea dichiarata alla libertà della nazione?”.

Detto questo, come prevenire (o reprimere) la negligenza di un sovrano o le infrazioni che questo possa compiere a danno della legge? Semplice: “Distinguendo la facoltà esecutiva da quella giudiziaria”. Il re rimarrà sempre il legittimo titolare del potere esecutivo nella sua pienezza, ma sarà sufficiente che parte di questo potere, cioè la facoltà di giudicare, non sia esercitata da lui personalmente, ma da altri in suo nome. Tribunali fissi e immutabili, giudici inamovibili e precostituiti: non sarà certo contrario alla natura del governo misto se il re si limiterà ad esercitare il potere giudiziario a mezzo dei tribunali. “Separata in questa maniera la facoltà giudiziaria dall’esecutiva, separata, io dico, nel fatto, ma non nel dritto, il re, malgrado l’invulnerabilità e l’indipendenza che gli accorda la costituzione del governo, non potrà con questo eludere la legge, non potrà arbitrariamente giudicare della vita, dell’onore e delle sostanze de’ suoi cittadini”.

L’autore osserva che il governo britannico aveva proprio adottato questo rimedio, stabilendosi che il potere giudiziario fosse sempre esercitato in nome del re dai suoi tribunali. Con riguardo al secondo “vizio”, cioè all’influenza del re nel parlamento – fatto ricorrente nella storia moderna inglese, si vedano ad esempio i regni di Enrico VIII ed Elisabetta Tudor – il Filangieri osserva che anche su questo punto gli inglesi avevano adottato un rimedio, consistente nel dichiarare ineleggibili alla Camera dei Comuni quei soggetti che fossero beneficiari di cariche assegnate dal re. Ma a dire dell’autore, ciò non è sufficiente: coloro che entrano in parlamento potrebbero aspirare ad essere investiti di una carica o di un titolo per mano del re. Ma poniamo il caso che questo rimedio fosse efficace: come giudicare, comunque, l’altro ramo del Parlamento, la Camera dei Pari, i cui membri vi siedono proprio per nomina regia? Non siamo al cospetto di un’indebita influenza del re? E allora l’autore si permette di consigliare un’altra soluzione: trasferire dal re alla Camera dei Comuni la facoltà di nominare membri a vita.

Infine, terza e ultima questione: come salvaguardare la stabilità della Costituzione? Infatti, “il diritto di alterarla, o di mutare le leggi fondamentali che la determinano, non si può togliere al congresso senza distruggere la natura istessa della costituzione. Bisogna dunque pensare a rendergliene difficile l’uso”. E ciò si ottiene introducendo l’unanimità nell’approvazione delle leggi fondamentali: “Questo rimedio non toglierebbe all’assemblea quel dritto, che non può mai perdere, ma garantirebbe al tempo istesso la costituzione dalle continue vicende che la rendono pericolosa e incostante”.

Generalmente, si ritiene che nei nostri ordinamenti vi sia “separazione” fra potere esecutivo e legislativo: niente di più falso. I due poteri sono oggi confusi l’uno con l’altro – l’esecutivo è legato al parlamento da un rapporto di fiducia, mentre l’iniziativa legislativa è ormai monopolio dell’esecutivo (cosa avrebbe da dire, al riguardo, un Filangieri?). Il legislativo, un tempo considerato come il potere di “scoprire”, custodire e difendere la legge – intesa come norma di comportamento “viva”, sedimentata nella tradizione – si configura oggi come mero “esecutore” delle decisioni dell’esecutivo, venendo meno ogni vera funzione di argine. La commistione tra i due poteri, che in passato si confrontavano in maniera creativa, conduce dritti alla situazione di malfunzionamento e corruzione delle istituzioni che è sotto gli occhi di tutti. Le pagine di un gigante del pensiero filosofico-giuridico come Gaetano Filangieri rimangono, quindi, di strettissima attualità.

Aggiornato il 08 ottobre 2017 alle ore 18:35